Il singolo condomino contrapposto in giudizio al proprio Condominio non concorre al pagamento delle spese legali

Redazione scientifica
02 Marzo 2018

È invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo

Un condomino impugnava la deliberazione assembleare che aveva ripartito in parti uguali, e non secondo i criteri legali ex art. 1123 cc., le spese dovute dal Condominio in seguito decreto ingiuntivo pronunciato su domanda dello stesso condomino che, in qualità di avvocato, non si era visto corrispondere alcun compenso per l'attività svolta. Il giudice di pace dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione per non essere stata proposta mediante atto di citazione; il Tribunale rigettava l'appello del condomino poiché riteneva legittima la ripartizione in parti uguali delle spese non essendo mai stare redatte le tabelle millesimali.

Avverso la sentenza del Tribunale il condomino ricorreva per cassazione.

I giudici di legittimità ritengono che come nei casi in cui vi sia stata la condanna giudiziale del Condominio al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore della gestione condominiale (nel caso di specie il condomino che in qualità di avvocato richiedeva il compenso quale difensore del Condominio), le spese vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 c.c. , salvo diversa convenzione.

La S.C., inoltre, con riferimento alla mancanza delle tabelle millesimali, precisa che a nulla rileva il fatto che non siano state individuate le quote di proprietà spettanti ai partecipanti al condomino, poiché semmai spetterebbe al giudice stabilire il quantum delle spese dovute pro quota da ciascun condomino in base alla ripartizione effettuata sulla base del valore delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato.

Il condomino controparte non contribuisce alle spese. La Corte conclude ritenendo illegittima la deliberazione adottata a maggioranza che ripartisce in parti uguali gli oneri derivanti da condanna del Condominio, in deroga all'art. 1123 c.c., e, ribadisce, secondo un ormai consolidato orientamento, che è nulla la deliberazione che disponga, all'esito di un giudizio che veda contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, anche a carico di quest'ultimo, pro quota il pagamento delle spese legali (nella specie, il compenso del difensore), non trovando applicazione nemmeno in via analogica degli artt. 1132 e 1101 c.c..

Per questi motivi la sentenza viene cassata e rinviata al giudice del merito.

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