Risarcimento per la caduta da una rampa in atelier di moda: devono essere ammessi i capitoli di prova riguardanti le modalità di accadimento del fatto
02 Marzo 2018
IL CASO Una donna si reca presso un atelier di una casa di alta moda per visionare i nuovi campionari; mentre si trova sulla rampa, perde l'equilibrio e cade, provocandosi molteplici lesioni. Evoca quindi in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Firenze, la casa di moda per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta, ritenendo riconducibile l'incidente all'usura della moquette. Il giudice di prime cure rigetta la domanda e la Corte d'appello, successivamente adita, conferma la decisione del Tribunale. La donna ricorre ora in Cassazione, sulla base di due motivi.
DIFETTO DI SPECIFICITÀ Con il primo motivo la donna lamenta violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 167 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Stante la pacifica riconducibilità dell'evento alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., e la circostanza di custode della casa di moda, non risultava provato il nesso causale, poiché dalle fotografie riprodotte in giudizio non si evinceva un deterioramento della moquette tale da cagionare la caduta dell'attrice. La Suprema Corte dichiara dunque il motivo inammissibile per difetto di specificità.
VIOLAZIONE DELL'ART. 244 C.P.C. Con il secondo motivo la ricorrente deduce invece la violazione dell'art. 244 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver il giudice di merito valutato attentamente lo stato dei luoghi e per non aver ammesso le prove relative alle condizioni della moquette, che erano da intendersi come «rappresentazione di un dato fattuale riscontrato in occasione dell'evento dannoso». La Suprema Corte ritiene fondata la violazione dell'art. 244 c.p.c. , poiché alcuni capitoli di prova, erroneamente rigettati dalla corte territoriale, riguardano le modalità con cui l'attrice sarebbe caduta e le caratteristiche del manufatto, che secondo la ricorrente «si avviluppava intorno al piede destro perché non fissata allo scalino». La Corte dunque accoglie il motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese. |