Aiuto al suicidio e tutela della vita tra doveri di solidarietà e diritti di libertà

02 Marzo 2018

La vicenda esaminata dall'ordinanza in rassegna, circondata da notevole e giustificato interesse dei media e dell'opinione pubblica per la delicatezza dei temi affrontati, riguarda l'attribuzione all'imputato, Marco Cappato, dell'attività di rafforzamento del proposito suicidiario e di conseguente agevolazione al suicidio di Fabiano Antoniani (detto Fabo), accompagnato dal primo ...
Massima

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, comma 1, e 117, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte in cui sanziona condotte di mera agevolazione materiale al suicidio, in assenza di qualunque attività finalizzata a far sorgere o rafforzare il proposito suicidiario.

Il caso

La vicenda esaminata dall'ordinanza in rassegna, circondata da notevole e giustificato interesse dei media e dell'opinione pubblica per la delicatezza dei temi affrontati, riguarda l'attribuzione all'imputato, Marco Cappato, dell'attività di rafforzamento del proposito suicidiario e di conseguente agevolazione al suicidio di Fabiano Antoniani (detto Fabo), accompagnato dal primo in automobile da Milano presso la sede della società svizzera, dove era stato somministrato il farmaco letale.

L'ordinanza, nel giustificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, prospettata nei ristretti termini indicati nella massima sopra riportata, ricostruisce la vicenda, sottolineando come fosse emerso che l'imputato non aveva indirizzato o in qualche modo condizionato la decisione dell'Antoniani, il quale, pur avendo conservato le funzioni intellettive, era ormai, per effetto di un incidente stradale, tetraplegico, affetto da cecità bilaterale corticale, non autonomo nella respirazione e nella alimentazione, costretto a subire gli effetti di ricorrenti contrazione e spasmi, incoercibili e che gli provocavano sofferenze non completamente lenibili farmacologicamente, se non con la sedazione profonda.

La sua condotta, come detto, si era limitata a fornire informazioni e ad accompagnare l'Antoniani in Svizzera.

La questione

Rispetto a tale contesto fattuale, la Corte d'assise di Milano era chiamata a confrontarsi con l'orientamento espresso da Cass. pen., Sez. I, 6 febbraio 1998, n. 3147, Munaò, secondo la quale il delitto di cui all'art. 580 c.p. è integrato anche dalla condotta di chi, senza avere in alcun modo contribuito a far nascere o rafforzare l'altrui proposito, abbia fornito aiuto o mezzi, sul piano materiale, che abbiano reso più agevole la realizzazione del suicidio.

La Corte, ben consapevole della coerenza di tale conclusione con uno dei possibili significati letterali della norma incriminatrice che accosta, in termini alternativamente rilevanti, la determinazione al suicidio, il rafforzamento dell'altrui proposito o l'agevolazione, in qualsiasi modo, dell'esecuzione, decide allora di esaminare il fondamento della scelta legislativa e ricorda, sul versante penalistico, il rilievo del carattere moralmente non condivisibile del suicidio, «non giustificabile e avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati […] siccome contraria al comune modo di sentire, in quanto negatrice del principio sul quale si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla promozione della vita in ogni manifestazione» (Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 2013, n. 33244, Sicuro).

Pertanto, pur dando atto della possibilità di intendere l'agevolazione dell'esecuzione in termini restrittivi, come destinata a comprendere (solo) le attività direttamente e strumentalmente connesse all'attuazione materiale del suicidio (nel significato assunto dal tribunale di Vicenza, con la sentenza 14 ottobre 2015, Tedde, in Giust. pen., 2017, 2, 31; e dalla Corte d'appello di Venezia, con la sentenza 10 maggio 2017), la Corte d'assise ha, in conseguenza, preferito affrontare il nodo gordiano del fondamento dell'incriminazione e della sua coerenza con il sistema di libertà garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, attraverso una analisi dei momenti di emersione dell'esigenza di libertà dell'individuo rispetto ai doveri sociali di solidarietà, che fondano il valore della indisponibilità della vita.

Le soluzioni giuridiche

In quest'ottica, finalizzata a giustificare, come detto, la mancata condivisione dell'opzione interpretativa recepita dalla giurisprudenza di legittimità penale – e quindi a spiegare le ragioni per le quali si era preferito evitare di proporre una interpretazione destinata ragionevolmente ad essere riformata: Corte cost. 11 novembre 2016, n. 240 –, la Corte ha osservato che la prevalenza dell'interesse statuale e sociale sull'egoismo individuale, sulla quale era stata fondata, nel corso dei lavori preparatori del codice penale, la indisponibilità della vita collide ormai con la centralità assegnata dalla Costituzione all'uomo e alle sue libertà, destinata a non incontrare limiti in funzione di considerazioni eteronome rispetto alla vita stessa.

Coerenti con tale impostazione sono apparsi sia gli approdi della giurisprudenza civile (v., in particolare, Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748), sia l'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla sentenza Pretty c. Regno Unito del 29 aprile 2002, alla sentenza Gross c. Svizzera del 14 maggio 2013, passando attraverso Haas c. Svizzera del 20 gennaio 2011, con la consapevolezza che il riconoscimento della volontà del richiedente di suicidarsi in maniera sicura, degna, senza dolore e sofferenze superflue trova un temperamento nel dovere degli Stati di proteggere le persone dal prendere decisioni precipitose e, in generale, di assicurare la predisposizione di procedure appropriate a garantire che la decisione corrisponda alla libera volontà dell'interessato.

In particolare, proprio la sentenza Pretty c. Regno Unito aveva sottolineato l'esigenza di proteggere le persone deboli e vulnerabili, specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa.

In questo contesto costituzionale e sovranazionale di riferimento si è inserita l'analisi della l. 22 dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, colta come conferma della linea di sviluppo dell'ordinamento personalistico garantito dalla Costituzione.

Osservazioni

I temi posti dall'ordinanza in rassegna e le risposte che verranno fornite dalla Corte costituzionale aiuteranno ad approfondire il senso della direzione assunta dal Legislatore.

Proprio la l. 219 del 2017 solleva questioni di non semplice soluzione, sulle quali si sofferma, in parte, la stessa Corte d'assise.

In particolare, va ricordato che, secondo l'art. 1, comma 5, della legge appena citata, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, i quanto in entrambi i casi viene in rilievo la somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici (ancora art. 1, comma 5,l. 219/2017).

Nel contesto di una relazione caratterizzata dallo scambio di informazioni e di consapevoli manifestazioni di volontà, si colloca il dovere del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente e la correlata esenzione da responsabilità (art. 1, comma 6,l. 219/2017, che, peraltro, come fondamentale momento espressivo della competenza, autonomia professionale e responsabilità del medico – art. 1, comma 2 –, esclude che il paziente possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali).

La puntualizzazione conferma l'esclusione di qualunque legittimazione nei confronti di pratiche di eutanasia.

Tuttavia, come avverte l'ordinanza della Corte d'assise, la qualificazione della alimentazione e dell'idratazione artificiali come trattamenti sanitari pone delicati problemi di distinzione, quando la loro necessità sorga non per una condizione patologica, ma per una scelta suicidiaria dell'individuo (v., al riguardo, appunto il caso Gross c. Svizzera cit., o il caso in cui si prospetti uno sciopero della fame: Corte europea dei diritti dell'uomo, 14 agosto 2014, Horoz c. Turchia).

Più complesso e articolato è il tema della rilevanza della volontà di minori e incapaci.

Con una scelta di prudenza – espressione delle sopra ricordate, esplicite preoccupazioni della Corte europea – il Legislatore interno sottolinea, all'art. 3, comma 1, l. 219/2017 che la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, al punto che deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

La legge, se, per un verso, disciplina un meccanismo di espressione o di rifiuto del consenso, che prevede il dovere di tenere conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, o il dovere di sentire l'interdetto o il beneficiario, nel caso sia prevista l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, per altro verso, non contempla, in linea generale, una necessaria ed automatica procedura che investa l'autorità giudiziaria in caso di conflitto.

Così come resta irrisolto il problema che si può porre, nel caso in cui una persona formalmente capace di agire rifiuti trattamenti sanitari, in presenza di indicatori tali da far ragionevolmente ritenere che l'espressione della sua volontà sia viziata. Laddove emergesse l'oggettivo fondamento di tale dubbio, potrebbe porsi, nei casi di urgenza o di emergenza (art. 1, comma 7, l. 219/2017), la necessità di valorizzare tale situazione del paziente come “circostanza” tale da non consentire di recepire la volontà del paziente stesso.

Al di fuori di tali casi, mancando una sede di controllo sul modello di quella dettata dall'art. 3, comma 5,l. 219/2017 (assenza di dubbia legittimità, in quanto rappresenta fondamentale strumento di tutela dei diritti della persona che, per essere in stato, magari temporaneo o parziale, di incapacità di intendere e di volere, non può provvedere ad operare personalmente il necessario bilanciamento tra i valori in questione), potrebbe essere necessario provocare l'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno, avvalendosi della legittimazione di cui all'art. 406, comma 3, c.c. e sollecitando l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 405, comma 4, c.c.

Se, infatti, è vero che esiste il dovere, sopra ricordato, degli Stati di salvaguardare la vita, proteggendo le persone deboli e vulnerabili, è anche vero che tale protezione non significa irrilevanza della volontà di tali persone, quando essa risulti espressione di una integra capacità di comprensione e di determinazione.

Guida all'approfondimento

F. Mantovani, Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio del consenziente, in Giust. pen., 2017, 2, 31

M. Donini, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale, Dir. pen. contemporaneo, 2017

S. Chiara, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 308

C. Cupelli, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in Dir. pen. contemporaneo, 2017

R. E. Omodei, L'istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p., in Dir. pen. contemporaneo, 2017

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