Potere di vigilanza e controllo dello Stato nei giochi on-line: è responsabile in caso di mancato versamento dei premi da parte del concessionario

Redazione Scientifica
05 Marzo 2018

L'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che, dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo, risponda l'autorità ministeriale concedente ex art. 2049 c.c., poiché titolare del potere di vigilanza e controllo.

IL CASO Uno scommettitore apre un conto di gioco on line presso una società titolare di concessione sportiva e chiede, senza ottenere risultato, la restituzione della somma di 13.000 euro che aveva in giacenza. Ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento della somma; dopo aver intimato invano il precetto, chiede all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di escutere la polizza fideiussoria bancaria rilasciata a favore della cessionaria. La garanzia era però già stata integralmente escussa dall'Amministrazione, a parziale estinzione del debito d'imposta. L'uomo conviene dunque in giudizio il Ministero dell'economia e delle Finanze e l'A.A.M.S. per ottenere la condanna alla rifusione dell'importo di 15.000 euro a titolo di responsabilità contrattuale e/o ex art. 2049 c.c., oltre alla somma di 10.000 € a titolo di danno non patrimoniale. Il Tribunale accoglie la domanda ritenendo sussistente un potere di vigilanza e di controllo da parte dell'A.A.M.S. sui concessionari nella concessione del gioco on line, ravvisando dunque la responsabilità ex art. 2049 c.c. I convenuti propongono appello, ma viene dichiarato inammissibile; ricorrono ora per la cassazione della sentenza, sulla base di quattro motivi.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2049 C.C. ? In particolare, con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., nella convinzione che il concessionario di gioco non sia né un dipendente, né un commesso dell'agenzia. Lo scommettitore conclude il contratto di gioco con il concessionario sulla base di una libera scelta imprenditoriale, mentre il concessionario opera in piena autonomia nonostante sia tenuto ad espletare le funzioni pubbliche a lui destinate attenendosi a quanto indicato nella convenzione di concessione. Dunque, è l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi dallo svolgimento delle proprie attività.

CULPA IN VIGILANDO? Non sarebbe altresì riscontrabile, secondo i ricorrenti, alcuna culpa in vigilando, poiché il potere di controllo e vigilanza attiene solo il carattere pubblicistico, interno, tra concedente e concessionario, e solo a tal fine sono previste garanzie fideiussorie per il recupero delle imposte.

CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO: POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso: il giudice di merito aveva riscontrato nella concessione di gioco on line un potere di vigilanza e controllo da parte dell'A.A.M.S. sui concessionari, e tale presupposto di fatto, secondo la Corte, è da ritenersi bastevole per ricondurre il caso di specie nella disciplina ex art. 2049 c.c. La Cassazione ricorda che ex d.lgs. n. 496/1948, «l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all'autorità ministeriale la quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per il mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. L'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorso pronostici integra così un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi» (Cass. civ., Sez. Un., n. 4994/2003). E la concessione di servizio pubblico, dunque, non può non prevedere l'attività di controllo da parte del concedente.

PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte enuncia il seguente principio di diritto: «L'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo».

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese.

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