Prima casa: tra successione e decadenza dall'agevolazione
05 Marzo 2018
Un soggetto è deceduto il 28/12/2013, l'accettazione dell'eredità è avvenuta nel febbraio 2014.La presentazione della dichiarazione di successione, invece, a marzo 2015. Tra i beni ereditati vi è un'abitazione in categoria A/7, classe 2, per la quale la contribuente invoca applicazione dei benefici prima casa. L'agenzia notifica accertamento per decadenza dall' agevolazione per superamento della superficie lorda a 240 mq, applicando la normativa ante entrata in vigore ex art. 33 D.lgs n. 175/2014. Si ritiene corretta l'applicazione normativa dell'ufficio?
In tema di “benefici prima casa”, vi è da segnalare, prima di tutti, il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che, con l'art. 10, ha apportato una modifica all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, variando i criteri per identificare gli immobili di lusso. Infatti, con tale decreto, è venuto meno il parametro relativo al valore dei mq, che identificava come di “lusso” le unità immobiliari con superficie superiore a mq 240, di cui all'articolo 1, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che è stato a sua volta soppiantato dalla sola identificazione catastale.
Dunque, per espressa previsione, ai fini dell'individuazione dell'immobile agevolabile, si fa riferimento al solo “criterio catastale”, per cui sono di “lusso” le categorie catastali A/1, A/8, A/9.
All'indomani del decreto suddetto, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 2014 chiariva, infatti, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, dunque, l'applicabilità delle agevolazioni ‘prima casa' risulta vincolata, ai fini dell'imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall'articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013. Le categorie catastali individuate dal richiamato articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni ‘prima casa' sono - le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), - le abitazioni in ville (cat. A/8), - i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9)”.
Successivamente, è intervenuto l'art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha modificato il n. 21 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972, allineando anche ai fini IVA, il criterio dettato per l'imposta di registro.
Orbene, considerato che, nel caso di specie, l'accettazione dell'eredità è del febbraio 2014, e la denuncia di successione è del marzo 2015, momento in cui ha espresso di voler fruire dell'agevolazione “prima casa” (ex articolo 69, comma 4, Legge n. 342/2000), è evidente che si debba applicare la nuova disciplina che considera la sola categoria catastale. Dunque, essendo l'abitazione A7, non rientra nelle categorie di “lusso” e certamente il contribuente ha diritto all'agevolazione e l'atto dell'Agenzia delle Entrate deve essere annullato.
Ad ogni buon conto, si da atto del fatto che la sentenza n. 4449/1/15, emessa dalla CTR di Roma, ha ammesso anche per il passato (ante 1° gennaio 2014) l'applicazione dei benefici fiscali in oggetto, riferisce la sentenza, infatti, che “deve applicarsi, in tali casi, il principio di “abolitio criminis”, secondo cui “Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 3360, 3361 e 3362 dell'8 febbraio 2017, intervenendo sul punto, ha temprato, restringendo la portata dell'applicazione del beneficio in argomento al passato, riferendo che “l'amministrazione finanziaria mantiene, la potestà di revocare l'agevolazione in questione per il solo fatto del carattere di lusso rivestito - al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina all'epoca applicabile (…) senza però avere titolo per applicare delle sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la riforma legislativa, non sono più rilevanti; non certo in quanto tali (false dichiarazioni), ma in quanto riferiti a parametri normativi non più vigenti”.
Detto in altri termini, la Cassazione, ha stabilito che per effetto della modifica legislativa intervenuta, si deve tener conto della disciplina legislativa ratione temporis applicabile, pur tuttavia, in applicazione del principio dello jus superveniens, le sanzioni devono essere annullate se il provvedimento non è diventato definitivo, anche d'ufficio, ed in ogni caso, in ogni stato e grado del giudizio; e, quindi, anche in sede di legittimità (ex multis: Cass. civ., nn. 1856/2013, 4616/2016, 16679/2016, 13235/2016).
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