Inefficaci i licenziamenti irrogati in violazione dell'art. 14 dell'Accordo interconfederale del 1966

Daniela Fargnoli
05 Marzo 2018

Le condotte aziendali consistite nell'aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti comminati in violazione delle previsioni di cui all'all'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 (secondo il quale i soggetti sindacali tutelati “non possono essere licenziati …” senza il previsto nulla-osta ovvero comunque senza l'espletamento della procedura) si configurano come antisindacali ...

Le condotte aziendali consistite nell'aver disposto la immediata efficacia dei licenziamenti comminati in violazione delle previsioni di cui all'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 (secondo il quale i soggetti sindacali tutelati “non possono essere licenziati …” senza il previsto nulla-osta ovvero comunque senza l'espletamento della procedura) si configurano come antisindacali poiché hanno escluso che la procedura de qua e, quindi, il controllo delle OO.SS. si svolgessero preventivamente rispetto (non alla adozione dei provvedimenti) bensì alla concreta “operatività” degli intimati recessi. (Nel caso, il Tribunale - rilevato che il mancato rispetto della procedura conciliativa de qua non determina la nullità del recesso - che, invece, deriverebbe, ai sensi degli artt. 4, l. n. 604 del 1966 e 15, co. 1, lett. b, L. n. 300 del 1970, dall'essere stato il licenziamento determinato dalla appartenenza ad un sindacato e/o dalla partecipazione del lavoratore all'attività sindacale - bensì la sua inefficacia, ha disposto la non applicazione dell'art. 18 e l'obbligo di esplicare ex novo le procedure prescritte dall'accordo in esame).

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