Modifica orario di lavoro e permessi ex L. n. 104/1992
05 Marzo 2018
In seguito alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, può il datore ridurre il numero di giorni riconosciuti per l'assistenza di un familiare disabile?
L'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 sancisce il principio di non discriminazione del lavoratore part-time rispetto a quello a tempo pieno di pari inquadramento. Una riduzione dell'orario di lavoro non può determinare, sic et simpliciter, una negazione dei tre giorni mensili, ex art. 33 co. 3 L. n. 104/1992, per l'assistenza di un familiare in grave disabilità.
Il riproporzionamento, conseguente alla modifica contrattuale, si riflette su aspetti del rapporto aventi natura patrimoniale, caratteristica della quale difetta l'istituto dei permessi. Quest'ultimo trova fondamento nell'art. 32 della Costituzione, dovendosi dare maggiore rilievo all'interesse alla continuità dell'assistenza in ambito familiare, rispetto a quello datoriale. Nel part-time verticale, però, si terrà conto del numero di giorni di lavoro, conservando i permessi in pari numero qualora sia superato il 50% del totale orario lavorativo rispetto al tempo pieno.
Si veda: Cass. sez. lav. n. 4069/2018. |