Rimborso delle anticipate spese di gestione solo in caso di urgenza

06 Marzo 2018

È ammissibile che il condomino che abbia assunto la gestione delle parti comuni di propria iniziativa, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia diritto al rimborso delle spese sostenute?

È ammissibile che il condomino che abbia assunto la gestione delle parti comuni di propria iniziativa, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia diritto al rimborso delle spese sostenute?

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, essendo dirette ad evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.

Ne consegue che non può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per opere di tinteggiatura e di intervento sugli impianti tecnologici, poiché esse non si considerano urgenti, ma sono volte solo ad un miglioramento dell'immagine “commerciale” del condominio (Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2016, n. 18759; Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27519).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.