Incidente di falso: l'atto introduttivo si notifica al difensore

Redazione scientifica
06 Marzo 2018

Nell'ipotesi di incidente di falso sollevato in grado d'appello, il giudizio correlativo deve essere riassunto davanti al tribunale nel termine perentorio fissato dal giudice d'appello (art. 335 c.p.c.); tale riassunzione deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 125 disp. att. c.p.c. e precisamente con la comparsa da notificare ai sensi dell'art. 170 c.p.c. alle parti costituite e personalmente alle parti non costituite.

Il caso. Nel giudizio d'appello proposto a seguito dell'accoglimento di una domanda ex art. 2932 c.c., gli appellanti proponevano querela di falso rispetto a tre documenti. Il giudizio veniva sospeso e alle parti veniva assegnato un termine per promuovere la causa di falso dinanzi al tribunale. Il giudizio di falso si svolgeva nella contumacia dei controricorrenti e si concludeva con la dichiarazione di falsità dei documenti. La sentenza veniva impugnata dai controricorrenti, i quali si lamentavano del fatto che l'atto di riassunzione era stato loro notificato personalmente invece che presso il loro difensore. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione.

I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione contro tale decisione denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c..

Incidente di falso. Il giudizio di falso, ricorda il Collegio, è sì giudizio che si conclude con sentenza definitiva, ma costituisce pur sempre una appendice del giudizio principale. Pertanto, la comparsa di riassunzione deve essere notificata al procuratore costituito nel giudizio sospeso oppure personalmente per le parti non costituite.

Notifica della comparsa di riassunzione. Orbene, nel caso di specie, le parti erano costituite per cui l'atto di riassunzione non andava notificato a loro personalmente (come invece accaduto), ma al loro difensore. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che il vizio della notificazione dell'atto ha determinato la nullità del procedimento e della sentenza (cfr. Cass. civ., n. 9713/2004; Cass. civ., n. 1063/1983 e Cass. civ., n. 1857/1970).

Per tale motivo, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

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