Dipendenti pubblici in malattia e reperibilità per visite fiscali
06 Marzo 2018
Con la Nota n. 322/2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde all'interpello relativo agli obblighi di reperibilità dei lavoratori pubblici assenti per infortunio sul lavoro, ai fini delle visite mediche di controllo. Nel dettaglio, vengono chiarite le cause di esclusione del dovere di reperibilità in vista delle sopraddette visite e si specifica che tali controlli non possono essere effettuati dall'Istituto di previdenza sociale, ma dall'INAIL. A conferma di ciò, il Ministero ricorda che il Messaggio n. 3265/2017 dell'INPS sottolinea che non è possibile “procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico- legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto, in tema di competenze esclusive dell'INAIL non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di eventi”. |