Mancato godimento delle ferie per volontà del lavoratore e indennità sostitutiva
07 Marzo 2018
Un pensionato, ex dipendente dirigenziale di una Pubblica amministrazione, agisce in giudizio nei confronti di quest'ultima per ottenere la monetizzazione dei 52 giorni di ferie a lui spettanti e non godute entro il termine del rapporto di lavoro. Se il Tribunale di Roma nega la richiesta al ricorrente, la Corte d'Appello gli riconosce il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie condannando al pagamento la Pubblica amministrazione. Quest'ultima ricorre in Cassazione adducendo di non aver ricevuto richieste di ferie da parte del lavoratore e tantomeno di averle negate per esigenze di servizio.
La Corte, nel decidere sulla questione, conferma l'orientamento già espresso dalla Cassazione n. 13860/2000 secondo cui "dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica". Proseguendo con il ragionamento, la Cassazione afferma così il principio, estendibile alla generalità del personale lavorante, secondo cui "l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo ad incorrere così nella 'mora del creditore')”. Nel caso concreto, poiché il lavoratore collocato in riposo d'ufficio non si era rifiutato di goderne ma nonostante ciò non aveva esaurito i giorni di ferie disponibili, la Cassazione rigetta il ricorso. |