La responsabilità dell’amministratore di fatto nell’azione promossa dal curatore

Giulia Terranova
07 Marzo 2018

L'azione di responsabilità promossa nei confronti di più amministratori o sindaci non configura un litisconsorzio necessario tra i convenuti, trattandosi di una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, e che consentono, pertanto, di agire separatamente nei confronti di ciascuno dei soggetti. L'assenza in capo all'amministratore di fatto di un potere formale non consente di escludere a priori la sua responsabilità per non averlo esercitato, ben potendo egli determinarne l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione.
Massima

L'azione di responsabilità promossa nei confronti di più amministratori o sindaci non configura un litisconsorzio necessario tra i convenuti, trattandosi di una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, e che consentono, pertanto, di agire separatamente nei confronti di ciascuno dei soggetti.

L'amministratore di fatto, che è soggetto ai medesimi obblighi previsti dall'ordinamento con riferimento agli amministratori di diritto, si identifica nel soggetto che si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una investitura, purché le funzioni gestorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano in singoli atti eterogenei e occasionali. L'assenza in capo all'amministratore di fatto di un potere formale non consente di escludere a priori la sua responsabilità per non averlo esercitato, ben potendo egli determinarne l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione.

I versamenti a favore della società fatti dal socio devono essere qualificati come versamenti in conto capitale, con una causa che di norma è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio.

È ammissibile che due debitori solidali siano condannati al risarcimento di un danno quantificato diversamente, poiché il debito risarcitorio è stato liquidato dal giudice, divenendo debito di valuta, in due momenti distinti.

Il caso

La controversia ha ad oggetto un'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento di una S.r.l. (“la Società”) nei confronti, tra gli altri, di un soggetto, qualificato come amministratore di fatto della Società stessa, per il pagamento di una somma pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo realizzato, o comunque di quella necessaria per l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Il curatore, in particolare, a sostegno della propria domanda affermava che il convenuto dovesse essere qualificato come amministratore di fatto della Società poiché aveva partecipato attivamente alla gestione e all'attività della società fallita, condizionandone le scelte strategiche ed operative per volgerle al conseguimento di propri fini personali, determinandone il dissesto. Il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il giudizio, in particolare, dapprima era stato riunito a quello promosso dal medesimo curatore nei confronti degli amministratori di diritto e dei sindaci, con ad oggetto sempre la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla Società; successivamente lo stesso venne separato dal secondo.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del curatore fallimentare; la Corte d'Appello successivamente ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso promosso dal convenuto e riducendo l'importo del risarcimento, poiché escludeva la responsabilità dello stesso con riferimento ad alcuni fatti. La Corte d'Appello, tuttavia, conformemente al Tribunale accertava lo svolgimento di fatto da parte del ricorrente delle funzioni di amministratore della Società.

La sentenza della Corte d'Appello è a sua volta oggetto di ricorso in Cassazione da parte del soggetto condannato, ricorso articolato in cinque motivi; il curatore a sua volta formula ricorso incidentale.

La Corte di Cassazione respinge tutti i motivi formulati dal ricorrente ed accoglie il controricorso promosso da controparte.

Le questioni e le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione nella sentenza in esame, pronunciandosi sul primo motivo di ricorso, ha, innanzitutto, svolto una precisazione di carattere processuale, sottolineando che la separazione delle cause, disposto dalla sentenza di primo grado, che peraltro non è censurabile in sede di legittimità, costituendo espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, in ogni caso, nella fattispecie posta alla sua attenzione, era stata correttamente disposta.

La Corte, in particolare, precisa che l'azione di responsabilità promossa nei confronti di più amministratori o sindaci non costituisce un caso di litisconsorzio necessario tra i convenuti, trattandosi, infatti di una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, e che consentono, pertanto, di agire separatamente nei confronti di ciascuno dei soggetti.

La natura solidale della responsabilità, inoltre, non comporta neanche la configurazione di un litisconsorzio unitario o processuale, configurabile quando l'ordinamento estende a tutti gli interessati gli effetti della pronuncia emessa nei confronti di uno solo di essi, ovvero nei casi in cui, una volta divenuti parti in un giudizio uno o più soggetti, debbano rimanere tali in tutte le fasi del giudizio.

Nell'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società, in particolare, ogni soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento e, da un punto di vista processuale, il cumulo soggettivo passivo non dà luogo all'inscindibilità delle cause.

La Corte, nel prosieguo, illustra, allineandosi ai precedenti giurisprudenziali che si sono espressi sul punto, le caratteristiche della figura dell'amministratore di fatto, sottolineando che si tratta di un soggetto che si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una investitura, seppur irregolare o implicita, purché le funzioni gestorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano in singoli atti eterogenei e occasionali.

Non è necessario, invece, che l'attività sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell'operato della società aventi valenza esterna.

L'amministratore di fatto, inoltre, è soggetto ai medesimi obblighi di legge previsti nei confronti degli amministratori di diritto, tra cui quello di generale vigilanza sull'andamento della gestione, ex art. 2932 c.c. Analogamente a quanto si conclude con riferimento agli amministratori di diritto, pertanto, per la configurazione della sua responsabilità, non è necessario dimostrare che egli abbia prestato esplicito consenso al compimento di specifiche attività, con una condotta che ha attivamente determinato il prodursi del fatto dannoso, essendo sufficiente la condotta omissiva di mancato controllo sull'andamento dell'attività gestoria.

Per quanto riguarda, inoltre, la pretesa assenza della responsabilità dell'amministratore di fatto per la mera impossibilità in capo allo stesso di conferire direttamente una procura ad un avvocato, in virtù del difetto del potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi, la Cassazione sottolinea che la suddetta assenza di poteri dell'amministratore di fatto non può essere considerata di per sé idonea ad interrompere il nesso eziologico con il danno derivante dal mancato esercizio di un'azione legale a favore della società (nella specie si trattava di recupero dei crediti vantati dalla società fallita).

Non può, infatti, escludersi a priori la capacità dell'amministratore di fatto di provocare, nonostante l'assenza di un'investitura formale, una decisione del consiglio di amministrazione e di promuoverne l'esecuzione attraverso gli amministratori di diritto, unici soggetti legittimati a rappresentare anche processualmente la società.

La Corte, si sofferma poi sulla natura dei versamenti fatti dal socio, che poi venga qualificato anche come amministratore di fatto, concludendo, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che gli stessi debbano essere qualificati alla stregua di versamenti in conto capitale, i quali, pur non incrementando immediatamente il capitale e non attribuendo alle somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno una causa che di norma è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio.

I predetti versamenti, pertanto, non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dal socio che li ha effettuati in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione.

Per quanto riguarda, da ultimo, la quantificazione del danno a cui siano condannati due debitori solidali, nel caso di specie due amministratori, lo stesso può essere differente, a causa del diverso momento in cui il debito risarcitorio diviene debito di valuta, attraverso la liquidazione del giudice. L'eventuale maggior somma dipende esclusivamente dal ritardo con cui in un caso sia avvenuto l'adeguamento ai valori monetari correnti.

Osservazioni

La pronuncia in esame è di notevole interesse poiché fornisce un generale inquadramento della figura dell'amministratore di fatto, ripercorrendo ed allineandosi con i precedenti giurisprudenziali già resi in materia e affrontando sia problematiche processuali, che di diritto sostanziale.

Con riferimento a queste ultime, in particolare, la Corte sottolinea che l'amministratore di fatto è una figura che, seppur priva di un'investitura formale, esercita in via continuativa l'attività gestoria ed è capace di influenzare le decisioni del consiglio di amministrazione. Attraverso la figura dell'amministratore di fatto, la giurisprudenza è arrivata ad estendere la responsabilità degli amministratori disciplinata dal legislatore anche a soggetti nei cui confronti tale responsabilità non era esplicitamente prevista, garantendo una forma di tutela più completa a eventuali soggetti che siano stati danneggiati dall'attività sociale, in primo luogo, quindi, ai creditori sociali.

La presenza e il riconoscimento di un amministratore di fatto, infatti, non esclude la responsabilità (solidale) anche in capo agli amministratori di diritto, che, in questo caso, rispondono quanto meno per non aver controllato l'attività gestoria svolta dall'amministratore di fatto e per non essere intervenuti per richiedere che fosse svolta una prudente e corretta gestione (App. Milano, sent. n. 4233/2014).

La sentenza è interessante, inoltre, poiché si sofferma su una questione specifica ma che può presentarsi comunemente nella vita di una società: quella relativa al caso in cui non sia stata intrapresa, nemmeno dall'amministratore di fatto, un'azione legale per recuperare un credito della società. L'assenza di un potere formale di rappresentanza della società in capo all'amministratore di fatto, che costituisce la caratteristica peculiare dello stesso, in particolare, non può essere invocata a giustificazione del fatto di non aver rilasciato la necessaria procura alle liti ad un legale.

La Corte, in particolare, attenendosi anche in questo caso all'analisi della situazione fattuale che caratterizza intrinsecamente la fattispecie-amministratore di fatto, conclude che in presenza dell'ingerenza della gestione da parte di un soggetto terzo, non è da escludersi che lo stesso possa far assumere la decisione dagli amministratori di diritto. L'onere della prova di tale impossibilità, quindi, incombe sull'amministratore di fatto, aggravando in tal modo ulteriormente la sua situazione giuridica.

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