Prova del nesso causale: anche per presunzioni semplici
07 Marzo 2018
IL CASO I proprietari di due immobili appaltano ad un'impresa la realizzazione della pavimentazione ma l'opera non era stata eseguita a regola d'arte, tanto che l'intera pavimentazione aveva manifestato deformazioni e rotture. Ex art. 1669 c.c., i proprietari chiedono la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni. I convenuti chiedono il rigetto della domanda e chiamano in causa la ditta produttrice del materiale utilizzato per la realizzazione del massetto su cui venne posata la pavimentazione. Il Tribunale accoglie la domanda principale e respinge quella di garanzia dei convenuti, dichiarando che non era possibile stabilire la causa del danno. Nel seguente giudizio d'appello, la Corte territoriale aveva considerato inammissibile la domanda nei confronti del produttore ritenendo non bastevoli mere presunzioni semplici per l'accertamento del nesso causale e considerando che le consulenze tecniche avevano formulato solo delle mere ipotesi sulla causa del danno. I convenuti ricorrono ora in cassazione sulla base di sette motivi.
PROVA DEL NESSO CAUSALE COME METONIMIA In particolare con il primo motivo denunziano da un lato l'errata convinzione della Corte d'appello di non poter dare prova del nesso di causa mediante presunzioni semplici. La Suprema Corte ritiene fondato tale motivo, ritenendo non giuridicamente corretto quanto affermato dai giudici di merito. La Cassazione chiarisce che il nesso di causa non costituisce un fatto materiale, bensì un giudizio, poiché la causalità è una relazione stabilita a posteriori tra due fatti, e non è oggettivamente accertabile. La prova del nesso di causa è quindi oggetto di un ragionamento deduttivo e sarebbe dunque più opportuno parlare di logicità della motivazione che accerti o neghi il nesso di causa, e non di prova dello stesso (ex multis, Cass. civ. n. 21255/2013).
AMMESSA LA PROVA PRESUNTIVA La Corte dichiara però che ciò che deve essere provato sono i fatti materiali su cui si fonda l'esistenza del nesso causale, e ricorda che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo, consentendo l'utilizzo di documenti, testimoni, giuramento, confessione e presunzioni semplici. Come già è stato affermato dalla Corte, è ammesso il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare i fatti dai quali desumere l'esistenza o meno del nesso di causa (ex multis, Cass. civ. n. 582/2008 per danni da emotrasfusioni ed emoderivati; Cass. civ. n. 10060/2010 per cartella clinica incompleta; Cass. civ. n. 26666/2005 per danni da demansionamento).
PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte enuncia dunque il seguente principio di diritto: «Il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale, pertanto l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo». |