Richiesta di apposizione della formula esecutiva su titolo giudiziale
07 Marzo 2018
Qual è il tempo a disposizione per richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul titolo di formazione giudiziale?
Per rispondere correttamente alla domanda è necessario fare una breve premessa. La formula esecutiva ha lo scopo di permettere il materiale utilizzo del titolo ai fini di una esecuzione forzata, nei casi previsti (artt. 474 e 475 c.p.c.). Per poter richiedere l'apposizione di una formula esecutiva bisogna essere in possesso di un valido titolo: nel caso che ci interessa, un titolo giudiziale recante una condanna (quindi non, ad es., una sentenza di mero accertamento o costitutiva di un diritto).
Orbene, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (che si ritiene applicabile, come norma eccezionale, alle sole prescrizioni brevi ma non, ad es., a quelle speciali), un diritto contenuto in sentenza fa si che questo possa essere esercitato e preteso per un periodo di dieci anni, termine di prescrizione previsto. Di conseguenza, l'apposizione della formula esecutiva potrà ben essere richiesta entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c., termine che, si precisa, decorre non dalla esecutività della sentenza ma dal suo passaggio in giudicato (come insegna costante giurisprudenza: per tutte vedi Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2014, n. 15765).
Tuttavia, considerando che il maturarsi della prescrizione non estingue il diritto ma ne impedisce solamente il suo esercizio e può essere rinunciato da parte del debitore, in ipotesi vi potrebbe essere un interesse a richiedere l'apposizione della formula esecutiva anche oltre il detto termine decennale di prescrizione. |