Anche in caso di accertamento fiscale la notifica si perfeziona al decimo giorno dal deposito

Redazione scientifica
07 Marzo 2018

Ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante.

Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR Sicilia che aveva ritenuto intempestivo il ricorso proposto dalla parte contribuente contro un atto di accertamento per il vano decorso del termine.

Il ricorrente, al contrario di quanto sostenuto nella decisione impugnata, profila la decorrenza del termine d'impugnazione dell'atto di accertamento dall'epoca del ritiro dell'atto da parte del contribuente.

Accertamento fiscale e perfezionamento della notifica. Il Collegio richiama sulla questione una pronuncia (Cass. civ., n. 2047/2016) nella quale è stato chiarito che «in caso di mancato recapito della raccomandata contenete l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale ai sensi dell'art. 14 l. n. 890/1982 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario».

E ancora, i Giudici richiamano la sentenza n. 19958/2017, nella quale è stato escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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