Per la tutela autorale su un’opera di design industriale serve la prova del valore artistico
07 Marzo 2018
Anche le opere del disegno industriale sono tutelabili dalla legge sul diritto d'autore, ex art. 2, n. 10, LdA, laddove presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. A tal fine, il valore artistico deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, o ancora l'esposizione in mostre e musei o la pubblicazione su riviste specializzate. Perché vengano riconosciute le qualità artistiche dell'opera di design industriale, è necessario che l'opera sia apprezzata nel contesto ordinario in cui essa e abitualmente commercializzata o esposta. L'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale, tra cui anche del valore artistico, incombe sulla parte che invoca la protezione del diritto d'autore.
|