L’ingiustificata capitalizzazione dei costi in bilancio è bancarotta
07 Marzo 2018
L'ingiustificata, e dunque illegittima, capitalizzazione di costi, operata dall'amministratore di una società in assenza del requisito dell'utilità pluriennale, è condotta che integra la bancarotta semplice documentale. Lo ha affermato la V Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 10100 depositata il 6 marzo. Il caso. L'amministratore di una cooperativa sociale onlus, poi dichiarata insolvente, veniva condannato per il reato di bancarotta semplice documentale, per aver capitalizzato dei costi, così consentendo alla coop di esporre costi minori di quelli effettivi, con condotta idonea a falsare il risultato di esercizio mediante il fittizio incremento delle attività patrimoniali. L'amministratore proponeva ricorso per cassazione. Operazioni ingiustificate. La Cassazione conferma, però, l'impianto motivazionale della sentenza di merito, ai sensi della quale le condotte contestate al ricorrente avrebbero integrato il reato di bancarotta; l'inattendibilità delle scritture contabili, nella parte in cui evidenziano la capitalizzazione dei costi, è stata desunta dalla ritenuta mancanza di giustificazione delle sottese operazioni, nonché dall'omessa esplicitazione delle utilità future. Il giudizio negativo del revisore e del collegio sindacale. Inoltre, secondo la S.Corte, il giudice di merito ha correttamente tratto una prova ulteriore dell'illiceità delle condotte, dal fatto che non vi sia stata specifica approvazione da parte del collegio sindacale e del revisore, il quale ultimo, anzi, non aveva espresso giudizi sul bilancio a causa della gravità di incertezze rilevate, e aveva formulato un giudizio critico sull'andamento della cooperativa in sede di revisione biennale. L'elemento soggettivo. Quanto all'elemento psicologico, la S.C. ritiene che la capitalizzazione dei costi abbia costituito artificio contabile, sostenuto dalla volontà dell'agente che ha reso inattendibile il bilancio relativo a quell'esercizio: sussiste, dunque, anche l'elemento soggettivo, posto che il reato in esame è punibile anche a titolo di colpa (così: Cass. Pen., n. 48523/2011). |