Risarcimento del danno senza mobbing

08 Marzo 2018

Un lavoratore ha subito un danno a causa di una serie di comportamenti vessatori posti in essere dal datore. Qualora non riesca a provare l'intento emarginante e vessatorio di quest'ultimo, il dipendente non potrà chiedere il risarcimento del danno?

Un lavoratore ha subito un danno a causa di una serie di comportamenti vessatori posti in essere dal datore. Qualora non riesca a provare l'intento emarginante e vessatorio di quest'ultimo, il dipendente non potrà chiedere il risarcimento del danno?

La condotta mobbizzante è caratterizzata da specifici elementi, la cui sussistenza deve essere oggetto di prova da parte del dipendente:

  • la sistematicità dei plurimi comportamenti persecutori, reiterati nel tempo;
  • l'intento vessatorio;
  • il nesso causale la vessazione e il danno psico-fisico subito.

La non riconducibilità della fattispecie concreta alla predetta ipotesi non esclude di per sé la proposizione di una domanda di risarcimento da parte del lavoratore per l'asserito danno sopportato. Infatti il giudice è tenuto ad accertare se le condotte addebitabili al datore, pur in assenza di un intento persecutorio che colleghi i diversi episodi, possano costituire fonte di responsabilità a carico della parte datoriale.

In merito: Cass. sez. lav., 8 febbraio 2018, n. 3871.

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