Domanda giudiziale di risarcimento al FGVS: proponibile solo se inviata la lettera di messa in mora all'impresa designata
08 Marzo 2018
IL CASO Una donna rimane coinvolta in un sinistro stradale cagionato da un auto che era stata oggetto di furto e conviene in giudizio l'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti. La Società si costituisce in giudizio chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 cod. ass. Il Giudice di Pace accoglie la richiesta rilevando che l'attrice non aveva provveduto a chiedere il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, bensì aveva inviato la lettera solo alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada. La danneggiata ricorre in appello deducendo che la CONSAP aveva trasmesso la richiesta all'impresa designata, che aveva richiesto informazioni sul sinistro, dichiarando quindi il raggiungimento di quanto previsto dall'art. 287 cod. ass. mediante un meccanismo equipollente. La Corte territoriale rigetta l'appello; la donna ricorre dunque in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 287 cod. ass. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il fatto che nonostante la richiesta risarcitoria fosse comunque pervenuta alla Società designata, la domanda della danneggiata era stata considerata improponibile.
INTENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO La Cassazione chiarisce che l'art. 287 cod. ass., nel prevedere che l'azione per il risarcimento dei danni possa essere proposta solo 60 giorni dopo la richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, si pone come obiettivo la razionalizzazione del contenzioso giudiziario che, in tema di sinistri stradali, è «notoriamente inflazionato anche da liti bagatellari» (C. Cost., 3 maggio 2012 n. 111).
I PRESUPPOSTI DELLA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA La Suprema Corte sottolinea che «la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”» (Cass. civ. n. 19354/2016) – sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.» (Cass. civ., n. 18940/2017).
PREVENZIONE DELLA CONTROVERSIA Quindi , chiarisce la Corte, ne consegue che le obiezioni formali sul contenuto della lettera inviata a mezzo raccomandata dal danneggiato non determinano di per sé l'improponibilità della domanda nel caso in cui l'impresa sia comunque in grado di avanzare un'offerta volta a prevenire la controversia. Eventuali mancanze possono essere sanate dalla collaborazione tra le parti «tuttavia una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall'assicuratore non può sortire l'effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 cod. ass.».
IRRILEVANTE ISTANZA SPEDITA A SOGGETTO DIVERSO Nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di merito, rilevata l'inesistenza di una richiesta di risarcimento tramite raccomandata alla compagnia assicuratrice, abbia correttamente ritenuto irrilevante l'istanza spedita direttamente alla CONSAP. Rigetta quindi il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali. |