Interpretazione della domanda di parte ed omesso esame: le diverse conseguenze in sede di legittimità

08 Marzo 2018

La questione di cui si è occupata la Cassazione con la sentenza in esame si appunta sulla interpretazione dell'art. 112 c.p.c. e sulla sua differenziazione rispetto all'ipotesi della omessa pronuncia.
Massima

Nel giudizio di legittimità va distinto il caso in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quello in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia. Nel secondo caso poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.

Il caso

La ricorrente censurava la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna. Questa aveva a sua volta accolto l'impugnazione della società contro un avviso di liquidazione per imposta di registro per l'anno 2009.

Sotto il profilo squisitamente processuale, secondo la ricorrente la sentenza impugnata era nulla per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. perché la C.T.R. avrebbe erroneamente individuato la norma agevolativa invocata applicando l'art. 33, comma 3, della l. n. 388/2000 che, invece, non era stata applicata dal contribuente né era oggetto dell'avviso di liquidazione.

La questione

La questione si appunta sulla interpretazione dell'art. 112 c.p.c. e sulla sua differenziazione rispetto all'ipotesi della omessa pronuncia.

Le soluzioni giuridiche

Al giudice del merito è conferito il potere di interpretare la domanda di parte e di qualificarla; egli nell'esercizio di tale potere deve accertare e valutare il contenuto della stessa, non solo utilizzando gli atti di parte nella loro formulazione letterale, ma anche considerando natura e vicende così come narrate dalla parte e tenendo conto delle precisazioni da essa fornite e del provvedimento in concreto richiesto (per tutte ad es. Cass. civ., 10 febbraio 2010 n. 3012). Questo potere va esercitato nel limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ., 31 marzo 2014, n. 7502). Questo potere, conferito al giudice del merito, può essere sindacato in sede di legittimità soltanto se nel concreto esercizio dello stesso il giudice abbia travalicato i limiti imposti dalla legge o non abbia motivato in modo sufficiente o logico la pronuncia. Alla Corte spetta pertanto solo di verificare che sia legittimo il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito e che sia logico l'esito dello stesso procedimento (ad es. Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22893).

Poiché pertanto l'interpretazione della domanda di parte è un giudizio di fatto che spetta al giudice del merito, esso non è censurabile dalla Corte di cassazione purché sia motivato in modo congruo ed adeguato (per tutti Cass. civ., 5 febbraio 2014, n. 2630)

Discorso diverso va fatto per l'ipotesi in cui la parte affermi che il giudice non ha esaminato una domanda; solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché si afferma che il giudice di merito ha commesso un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziali; qualora, invece, si contesti l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda di parte, ciò costituisce un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto. Peraltro la Corte ha avuto modo di precisare che «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781).

La soluzione prescelta dalla VI sezione in commento appare in linea con la giurisprudenza del Supremo Collegio, atteso che, come già ricordato, nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, la Corte di cassazione deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.

Ad esempio la Corte in un precedente del 2002 ha ritenuto che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto aveva sostituito alla domanda effettivamente proposta dalla parte e volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera condominiale di ripartizione di oneri condominiali, proponibile nei confronti del solo amministratore del condominio, con un'altra domanda, non effettivamente formulata, di impugnazione di una delibera di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i condomini (si veda Cass. civ., 20 agosto 2002, n. 12259) mentre in un'altra fattispecie, risalente al 2005, relativa alla individuazione degli anni ai quali si riferiva lo svolgimento delle prestazioni professionali per le quali veniva riconosciuto il compenso a un professionista, la Suprema Corte ha escluso che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto aveva proceduto ad un'interpretazione della domanda della parte (Cass. civ., 5 agosto 2005, n. 16596).

Osservazioni

La pronuncia è condivisibile, oltre ad essere in linea con l'orientamento dominante delle sezioni semplici. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, bisogna distinguere le due ipotesi sopra richiamate; qualora vi sia omesso esame di una domanda – ovvero il giudice pronunci su una domanda non proposta – si verte in tema di violazione di norma processuale e, in particolare, dell'art. 112 c.p.c. ragion per cui la Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti per acquisire gli elementi di giudizio necessari per l'emanazione della pronuncia. Invece, qualora si censuri l'interpretazione data alla domanda di parte, perché si ritiene che in essa siano ricompresi ovvero siano esclusi alcuni aspetti della controversia sulla base di una considerazione che la parte non condivide, poiché l'interpretazione della domanda e la determinazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, in sede di legittimità deve essere soltanto effettuato il controllo sulla correttezza della motivazione che sorregge, rispetto al punto controverso, la decisione impugnata.

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