L’attività di vigilanza dei sindaci di società quotate e le operazioni con parti correlate

La Redazione
08 Marzo 2018

La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società quotata non comporta in alcun modo l'esclusione, o anche solo l'affievolimento, del dovere di controllo in capo a ciascun sindaco, su cui grava l'obbligo di vigilanza e quello di denuncia immediata alla Consob.

La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società quotata non comporta in alcun modo l'esclusione, o anche solo l'affievolimento, del dovere di controllo in capo a ciascun sindaco, su cui grava l'obbligo di vigilanza e quello di denuncia immediata alla Consob. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5357 depositata il 7 marzo.

Il caso. Nell'ambito della complessa vicenda Fondiaria-SAI, un componente del collegio sindacale della società veniva sanzionato dalla Consob per una serie illeciti amministrativi, riconducibili a violazioni dell'art. 149, comma 1, TUF. In particolare, gli veniva contestata l'omessa o carente vigilanza in relazione ad alcune operazioni immobiliari, nonché alla conclusione di contratti di consulenza e alla deliberazione di compensi per amministratori: tutte operazioni con parti correlate. La Corte d'appello rigettava l'opposizione formulata ex art. 195 TUF dal sindaco, il quale proponeva ricorso per cassazione.

La responsabilità dei sindaci di società quotate e il danno. Tra i motivi di ricorso, il sindaco lamenta che le sanzioni irrogate dalla Consob prescindono dall'esistenza del danno. Sul punto, però, la Cassazione rileva come, a differenza della responsabilità civile, le violazioni contestate dalla Consob, ai fini dell'illecito amministrativo, risultano integrate se il sindaco viene meno al proprio dovere di vigilanza, indipendentemente dal fatto che da tale condotta derivino conseguenze dannose. Il danno, insomma, non è elemento costitutivo della fattispecie di illecito per cui si procede.

Il fondamento della responsabilità: il dovere di vigilanza. Non controllo sul merito, ma monitoraggio della gestione. Altri motivi di ricorso attengono alla natura dell'obbligo di controllo dei sindaci di società quotata. Sul punto, la S.C. ribadisce che non si tratta di un controllo di merito, e non ha ad oggetto l'opportunità delle scelte gestorie degli amministratori, ma attiene al monitoraggio della gestione. Come accertato nelle precedenti fasi di giudizio, infatti, il sindaco è venuto mento a quel dovere di vigilanza, previsto dall'art. 149 TUF, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo interno e contabile.

In proposito, il ricorrente ha lamentato che non è stato dato adeguato rilievo al fatto che il collegio sindacale sarebbe stato impossibilitato a censire tutte le operazioni poste in essere dagli amministratori, stante la società avesse una struttura organizzativa complessa. Ciò, però, non rende inesigibile i doveri di controllo del collegio sindacale, al contrario: la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società quotata non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei sindaci, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione (così: Cass., n. 6037/2016: in questo portale, con nota di Compiani, Violazione del dovere di vigilanza e responsabilità del collegio sindacale). Sui sindaci grava, insomma, tanto un obbligo di vigilanza quanto un obbligo di denuncia alla Consob.

Le lacune informative degli amministratori non rendono inesigibili i doveri di controllo dei sindaci. Né vale ad escludere la responsabilità dei sindaci il lamentato adempimento solo parziale, da parte degli amministratori, degli obblighi informativi a loro carico: i poteri del collegio sindacale nelle società quotate, infatti, non si attuano solo sulla base delle informazioni che gli amministratori sono tenuti a fornire, ma anche attraverso l'esercizio dei propri poteri di indagine, dal perimetro ampio e articolato.

L'obbligo di vigilanza, insomma, consiste in un monitoraggio concreto e costante della gestione, ben potendo i sindaci, in presenza di informazioni insufficienti da parte degli amministratori, attivarsi in proprio per acquisire i dati mancanti. Tanto più quando, come nel caso di specie, le contestazioni hanno ad oggetto una serie di operazioni con parti correlate, di ingente valore economico.

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