Omessa presentazione di dichiarazioni IVA a scopo fraudolento: negata la detrazione

La Redazione
09 Marzo 2018

L'amministrazione fiscale può negare al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest'ultimo, sia stato impossibile disporre delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest'ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'amministrazione fiscale può negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA qualora venga dimostrato che, a causa degli inadempimenti contestati a quest'ultimo, sia stato impossibile disporre delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali che danno diritto alla detrazione assolta a monte da detto soggetto passivo o che quest'ultimo abbia agito in modo fraudolento per poter beneficiare di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Questo il principio di diritto a conclusione della Causa C-159/17 dello scorso 7 marzo 2018, intervenuta a lettura degli artt. da 167 a 169 e 179, 213, paragrafo 1, 214, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Nella fattispecie esaminata una società rumena aveva omesso di depositare presso l'amministrazione fiscale le dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre del 2011 ed al primo trimestre del 2012, con conseguente annullamento della sua identificazione ai fini dell'IVA a partire dal 1° agosto 2012.

Il Giudice nazionale, all'esito dell'accertamento, rilevava che il rifiuto opposto ad un soggetto passivo di detrarre l'IVA assolta a monte per realizzare le proprie attività e, parallelamente, l'obbligo impostogli di pagare l'IVA percepita in relazione ai servizi che ha fornito, nonostante non fosse più identificato ai fini dell'IVA mirasse, conformemente all'articolo 273 della direttiva 2006/112, a contrastare l'evasione fiscale. Esso dubitava tuttavia che tale norma sia conforme al principio fondamentale costituito dal diritto a detrazione.

"Per poter beneficiare del diritto a detrazione", osserva la CGUE "occorre, da un lato, che l'interessato sia un «soggetto passivo» ai sensi della direttiva in parola e, dall'altro, che i beni o i servizi invocati a base di detto diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che siffatti servizi siano forniti da un altro soggetto passivo".

L'omessa presentazione della dichiarazione IVA, adempimento che permetterebbe l'applicazione dell'IVA e il relativo controllo da parte dell'amministrazione fiscale, impedisce l'esatta riscossione ed è dunque atta a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell'IVA. Pertanto, il diritto dell'Unione non impedisce di considerare simili violazioni alla stregua di un'evasione fiscale e di negare, in tal caso, il beneficio del diritto a detrazione.