Incostituzionalità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati in materia di stupefacenti

09 Marzo 2018

L'art. 120 cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a) l. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che qualora un soggetto venga condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi – il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.
Massima

È costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

Il caso

Con tre diverse ordinanze, il tribunale ordinario di Genova in composizione collegiale, nel corso di un giudizio civile cautelare, il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia e il tribunale ordinario di Genova in composizione monocratica, hanno denunciato, per contrasto con i parametri costituzionali, la disposizione di cui al comma 2, in correlazione al precedente comma 1, dell'art. 120 del codice della strada, con riguardo alla revoca della patente di guida che consegua a condanna per reati in materia di stupefacenti.

La questione

L'art. 120 cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a) l. 15 luglio 2009, n. 94, sotto la rubrica Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116, stabilisce che qualora un soggetto venga condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi – il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.

La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i suddetti reati.

La questione investe, quindi, l“automatismo” della revoca prefettizia, che la normativa censurata ricollega alla condanna per reati, in materia di stupefacenti, con riguardo ai quali la disciplina speciale prevede, invece, che sia il giudice penale a decidere se applicare o meno (e per quale durata) la pena accessoria del «ritiro della patente».

Le soluzioni giuridiche

Dopo aver dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tar Friuli-Venezia Giulia – in quanto carente di giurisdizione visto che, per consolidata giurisprudenza, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada sono riservati alla cognizione del giudice ordinario – e dal giudice monocratico del tribunale di Genova - perché prive di rilevanza oltre che carenti della descrizione della fattispecie concreta – la Consulta prende in esame le questioni sollevate dal tribunale di Genova, in composizione collegiale.

Con la prima questione, il rimettente denuncia il combinato disposto dei commi 1 e 2 del novellato art. 120 cod. strada, che consentirebbe la revocabilità della patente di guida, anche in via retroattiva, in correlazione a condanne successive all'entrata in vigore della novella del 2009, ma concernenti reati in materia di stupefacenti commessi anteriormente, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1,Costituzione, in relazione all'art. 7 Cedu, per lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla evocata norma convenzionale, come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

La Consulta, osservato che la natura di sanzione della revoca della patente risulta erroneamente presupposta dal rimettente, ha dichiarato non fondata la questione.

Infatti, come ribadito dalla Corte di cassazione (cfr. Sez.unite, 14 maggio 2014, n. 10406), la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.

In altre parole, la “revoca” del titolo in via amministrativa, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Per cui quelli che vengono, nel nostro caso, in rilievo sono, appunto, solo effetti riflessi della condanna penale, in settori ordinamentali diversi da quello cui è affidata la funzione repressiva degli illeciti con le misure afflittive al riguardo previste.

Con la seconda questione, il tribunale di Genova dubita che l'“automatismo” della revoca del titolo di guida, che la normativa censurata direttamente ricollega ad intervenuta condanna per i reati in questione, violi gli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost., per essere connotato da «profili di irragionevolezza e di conseguente disparità di trattamento», rilevanti «oltre che per l'incidenza sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione […] anche dal punto di vista della sottrazione del soggetto al giudice naturale e ad un giusto processo».

La Corte ha ritenuto tale questione fondata per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

L'art. 120 cod. strada ricollega, infatti, in via automatica, la revoca della patente a una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono risultare anche assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità.

Secondo la Corte ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione è ravvisabile nell'automatismo della “revoca” amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni».

È pur vero che tali due misure operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità.

Ma la contraddizione sta nel fatto che – agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca.

Per tali motivi la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 cod. strada, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» − invece che «può provvedere» − alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R.309 del 1990.

In conclusione

Dopo attenta ricostruzione della natura giuridica della revoca della patente, il giudice delle leggi ha riportato ad equità il prospettato dubium legitimitatis.

Guida all'approfondimento

F. PICCIONI, I Reati Stradali. Il diritto penale stradale nella pratica professionale, Giuffrè Editore - 2017;

F. PICCIONI e AAVV, Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza - VI edizione, Rimini, 2016;

F. PICCIONI, Codice della Strada per l'Udienza, con normativa complementare selezionata, Milano, 2016.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario