Cumulo tra risarcimento e indennità: inammissibile per l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato
12 Marzo 2018
IL CASO Il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Paola dichiara di aver svolto per oltre un decennio le sue funzioni in un edificio i cui muri esterni erano costruiti con lastre piane in cemento amianto, perforate, che avevano comportato il rilascio di fibre d'amianto mediante l'emissione di polveri. L'uomo presenta istanza di infermità da causa di servizio allegando indagini radiografiche che avevano confermato la presenza di un carcinoma renale cagionato dall'esposizione all'amianto; il Comitato di Presidenza del Consiglio superiore della Magistratura gli riconosce la misura massima prevista per la concessione dell'equo indennizzo, che viene liquidato in misura pari a 49.567.07 euro. Il lavoratore ricorre al Tar di Catanzaro per chiedere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute subito a seguito dell'esposizione all'amianto, quantificato nella somma di 150.000,00 euro, ritenendo che da tale somma non dovesse essere detratto l'importo già percepito a titolo di equo indennizzo.
IL TAR RICONOSCE IL CUMULO TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO Il TAR accoglie il ricorso e riconosce al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 85.180,00, ritenendo che gli indennizzi riconosciuti in favore dei pubblici dipendenti affetti da patologie contratte per causa di servizio concorrano con il diritto al risarcimento del danno.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPENSATIO? Il Ministero della Giustizia propone appello, fondato su di unico motivo, consistente nella violazione e nella falsa applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, desumibile dall'art. 1223 c.c. . Parte ricorrente afferma che «la necessità dello scomputo dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno di quanto corrisposto all'appellato proprio in ragione della riconosciuta dipendenza dal servizio della patologia contratta per effetto dell'esposizione all'amianto è imposta dall'esigenza di evitare l'ingiustificato arricchimento determinato dal porre a carico di un medesimo soggetto, ossia il Ministero della Giustizia, due diverse attribuzioni patrimoniali relative allo stesso fatto lesivo».
IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE La Quarta sezione, evidenzia l'esistenza di un contrasto tra due differenti orientamenti:
RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA Ciò posto, la Sezione ritiene opportuno deferire il ricorso all'esame dell'udienza plenaria del Consiglio di Stato, ex artt. 99, commi 1 e 4, c.p.a. per la decisione della seguente questione: è possibile sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie se previdenziali?
DIVIETO DI CUMULO NEL CASO DI SPECIE L'Adunanza plenaria afferma che la soluzione della questione non può essere unitaria, ma deve necessariamente essere correlata alla specificità delle condizioni concrete, previa individuazione dei titoli delle obbligazioni venute in rilievo e della loro natura, oltre che dei soggetti del rapporto obbligatorio . Al caso di specie, ove la questione riguarda il cumulo tra risarcimento e indennità dovute da enti pubblici, e non da assicuratori privati o sociali, ritiene applicabile la regola del divieto di cumulo: dall'importo a titolo risarcitorio, pari ad € 85.180,00, devono pertanto essere detratti €49.567,07, somma già corrisposta dall'Amministrazione a titolo di indennizzo.
PRINCIPIO DI DIRITTO Il Consiglio di Stato enuncia dunque il seguente principio di diritto: «la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario».
|