Cessione di crediti futuri e applicabilità dell'art. 72 l.fall. in caso di fallimento del cedente

Marco Nicolai
12 Marzo 2018

Il contratto di cessione di crediti futuri ed eventuali produce effetti obbligatori, ancorché dipendenti dalla effettiva insorgenza del credito, ed è riconducibile allo schema della vendita di cosa futura. Come tale rientra nel novero dei contratti pendenti.
Massima

Il contratto di cessione di crediti futuri ed eventuali produce effetti obbligatori, ancorché dipendenti dalla effettiva insorgenza del credito, ed è riconducibile allo schema della vendita di cosa futura. Come tale rientra nel novero dei contratti pendenti.

Siccome il contratto di mutuo e quello di cessione di crediti sono concepiti e voluti dalle parti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro condizionandone validità ed efficacia.

L'erogazione del finanziamento determina per la banca l'integrale esecuzione della propria prestazione e il contratto di cessione di crediti, ad esso indissolubilmente collegato, non potendosi considerare interamente eseguito, non può essere sciolto ex art. 72, l. fall.

Il caso

Una Banca di Credito Cooperativo conclude con la società X, in data 22 marzo 2012, un contratto di mutuo. Successivamente, in data 9 maggio 2012, quest'ultima e l'istituto di credito, con rogito notarile, stipulano un contratto inerente alla cessione di crediti futuri relativi a tariffe incentivanti per il periodo di durata della convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2011 dalla società X con un Gestore di Servizi Energetici. Il Tribunale dichiara lo stato di insolvenza della società e il Curatore, ai sensi dell'art. 72, l. fall., si scioglie dal contratto di cessione di crediti futuri. La banca, ai sensi dell'art. 36 l. fall., propone reclamo al Giudice delegato avverso la decisione del Curatore fallimentare.

Le questioni giuridiche

Il Tribunale di Bergamo ha esaminato due questioni giuridiche ritenendole, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, fra loro connesse. La prima, prodromica, ha ad oggetto la qualificazione dell'operazione economica conclusa dalla banca e dalla società X. In particolare, il Giudicante ha indagato il rapporto tra contratto di mutuo e quello di cessione di crediti futuri.

Successivamente, il Tribunale ha verificato se, in caso di fallimento del cedente, possa applicarsi al contratto di cessione di crediti futuri la disciplina dei rapporti pendenti di cui all'art. 72 l. fall., e quindi se – in caso di collegamento negoziale fra contratto di mutuo e quello di cessione di crediti futuri – il Curatore fallimentare sia o meno legittimato a sciogliersi da quest'ultimo contratto.

Le soluzioni adottate

Il contratto di mutuo e quello di cessione di crediti futuri, secondo il Tribunale di Bergamo, vanno – nel caso di specie – unitariamente considerati. Ciò perché le parti li hanno causalmente e indissolubilmente collegati. E infatti i contratti sono stati concepiti e voluti come teleologicamente avvinti da un nesso di reciproca interdipendenza.

Ciò premesso, la banca – avendo erogato il finanziamento – ha interamente eseguito la propria prestazione in favore della società X. Quest'ultima, invece, non può ritenersi adempiente in quanto le rate di mutuo sarebbero state corrisposte con il progressivo maturare dei crediti futuri oggetto della convenzione stipulata con il Gestore di Servizi Energetici e di successiva cessione di tali crediti in favore dell'istituto bancario.

In tale contesto, il contratto di cessione di crediti futuri, in ragione del collegamento negoziale con il mutuo, non può essere atomisticamente valutato. Diversamente opinando, ad avviso del Tribunale di Bergamo, la cessione integrerebbe un negozio a titolo gratuito privo di sinallagma e di controprestazione, non prevedendo alcuna obbligazione in capo al cessionario.

Pertanto, secondo il Giudicante, i due contratti non possono ritenersi ineseguiti, ovvero parzialmente ineseguiti, da entrambe le parti e il Curatore fallimentare non è legittimato a sciogliersi dal contratto di cessione di crediti futuri.

Brevi considerazioni di sintesi

Merita di essere apprezzata la ricostruzione in termini di collegamento esistente fra i due contratti (quello di mutuo e quello di cessione di crediti futuri). La correttezza di quanto statuito trova la propria ragion d'essere nella valutazione dell'intera complessa operazione economica programmata e realizzata dalle parti (contratto di mutuo e cessione di crediti futuri relativi a tariffe incentivanti oggetto della convenzione sottoscritta da società X con il Gestore di Servizi Energetici ) e nell'unicità dell'interesse dalle stesse perseguito. Pertanto, il collegamento contrattuale è stato utilizzato come strumento di regolamentazione degli interessi economici di queste ultime [in tale prospettiva, con riferimento alla rilevanza dell'unicità dell'interesse, anche ai fini della distinzione fra contratto collegato e contratto complesso, cfr. in motivazione Cass. 27 marzo 2008, n. 7930, con nota di A. Puppo, Preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata e possesso «ad usucapionem» e in Giur. it., 2009, con nota di Scaglione, Contratto preliminare e comodato strumentale].

Per quanto attiene alla cessione di crediti, il codice civile ne disciplina gli effetti alla stregua di una vicenda modificativa del rapporto obbligatorio (così Breccia, Le obbligazioni, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1991, 778). La prevalente dottrina e la giurisprudenza costante ritengono che il trasferimento del credito si realizzi, ex art. 1376 c.c., con la manifestazione del consenso alla cessione, in quanto la notificazione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'effetto liberatorio quando quest'ultimo paghi al cedente. L'aspetto più problematico attiene alla causa della cessione di crediti, in merito alla quale – in dottrina e in giurisprudenza – sono molteplici le ipotesi ricostruttive. Può però considerarsi consolidato l'orientamento secondo cui la cessione di crediti integra una fattispecie negoziale a causa variabile che, a seconda delle circostanze, può realizzare la funzione della vendita, della permuta, della donazione, dell'adempimento, della garanzia, etc. «Si tratterebbe, dunque, di un negozio incompleto con una funzione costante consistente nel trasferimento del credito, alla quale si aggiungono varie funzioni concrete rilevanti ai fini della validità ed efficacia della cessione» (in questi termini Lambrini, sub art. 1260 ss., in Commentario Gabrielli, Delle obbligazioni, , a cura di Cuffaro, II, Milano, 2013, 732 ss., cui si rinvia per ampi riferimenti bibliografici).

Ciò sinteticamente premesso, la questione relativa alla facoltà di scioglimento dai contratti bancari è stata di recente affrontata con particolare riferimento al concordato preventivo. In tale specifico contesto, l'applicazione dell'art.169-bis, l. fall., ai contratti bancari cosiddetti autoliquidanti è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza, salvo il caso della cessione di crediti futuri. A questo riguardo, lo stesso Tribunale di Bergamo, 11 marzo 2015, ha ritenuto che «per contratto in corso di esecuzione … è da intendersi un negozio che al momento della presentazione dell'istanza da parte del soggetto in concordato sia ancora ineseguito o non ancora interamente eseguito da entrambe le parti contraenti. Nella sostanza, quindi, la norma opera con riferimento a quegli stessi negozi giuridici cui è applicabile la disciplina di cui agli artt. 72 e segg. l. fall., a nulla rilevando la diversità delle espressioni usate dal legislatore (contratti in corso di esecuzione nell'art. 169 bis l. fall.; rapporti pendenti nell'art. 72 l. fall.), dovendosi evidenziare che laddove quello dei contraenti che sia ancora in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione ed invece l'altro, in concordato, non abbia ancora adempiuto, od esaurito di adempiere, alle proprie obbligazioni, il contratto deve necessariamente proseguire, senza che per il debitore in concordato sia possibile sciogliersi dal vincolo negoziale …». Con la detta pronuncia il Tribunale, in merito a una fattispecie simile a quella oggetto di commento, ha poi statuito che «il contratto di cessione dei crediti è accessorio al contratto di finanziamento» e, essendo «a garanzia della restituzione della somma mutuata e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, … il contratto di mutuo è strettamente ed indissolubilmente collegato al contratto di cessione dei crediti, e … il nesso sinallagmatico tra le parti può essere ravvisato soltanto considerando il contratto di cessione in uno con il contratto di finanziamento. Ne consegue la necessità di considerare che una delle parti contrattuali, la banca, abbia già interamente esaurito la propria prestazione negoziale, donde l'inammissibilità della richiesta di scioglimento … ove si considerasse il contratto di cessione di crediti isolatamente esso, non prevedendo alcuna obbligazione in capo al soggetto cessionario, risulterebbe un negozio a titolo gratuito, privo di sinallagma e di controprestazione da parte del cessionario. Ciò in palese violazione della volontà negoziale delle parti e della funzione economica svolta dai contratti di mutuo e di cessione dei crediti così come causalmente e indissolubilmente collegati». A ciò si aggiunga che il contratto di cessione di crediti futuri, secondo la dottrina, non può essere sospeso e/o sciolto «poiché la prestazione del cliente si sarebbe esaurita con la stessa cessione, posto che il carattere futuro attiene alla natura del credito ceduto e non esprime la “pendenza” (bilaterale) del rapporto nascente dalla cessione» (Macario, Diritto comune dei contratti e rapporti pendenti nel concordato in continuità aziendale dopo il D.L. n. 83/2015, in Fall., 2017, 348, ove ampi riferimenti bibliografici).

La pronuncia annotata, se valutata nel contesto dell'operazione economica posta in essere dalle parti e della causa del contratto di cessione di crediti, deve essere condivisa e, sebbene riguardi una «operazione di «anticipazione su ricevute bancarie» regolata in conto corrente», è conforme a una risalente sentenza della Corte di Suprema di Cassazione ove è statuito che «qualora il fallimento del correntista agisca in giudizio per chiedere la restituzione dell'importo delle ricevute, incassate dalla banca presso i terzi debitori dopo il deposito dell'istanza di concordato preventivo del correntista medesimo, il giudice del merito deve accertare se la banca risulti incaricata della riscossione dei crediti indicati nelle ricevute in forza di un accordo comportante la cessione dei crediti stessi o, comunque, il diritto della banca d'incamerare le somme riscosse, ovvero sulla base di un mandato a riscuotere (con successivo obbligo di rimettere al cliente quanto riscosso, a norma dell'art. 1713 c.c.), in quanto solo in quest'ultima ipotesi la banca non avrebbe diritto a compensare il suo debito (di versamento al cliente delle somme riscosse) con i crediti da essa vantati verso lo stesso, ancorché sorti prima della presentazione della domanda di concordato operando il divieto di compensazione di cui al richiamato art. 56 l.fall.» (Cass. 23 luglio 1994, n. 6870).

In sede fallimentare, poi, sotto il vigore della previgente disciplina, da parte di dottrina e di giurisprudenza, che si sono espresse in modo difforme, è stata analizzata la questione dell'efficacia della cessione di crediti futuri e della sua opponibilità al fallimento. Tale problematica, però, non può essere compiutamente affrontata in questa sede, anche perché si tratta di tema non pertinente rispetto alla pronuncia commentata. Pertanto, per tutti, si rinvia a Macario, Trasferimento del credito futuro ed efficacia verso i terzi: lo «stato dell'arte» (di giudicare), in Riv. Dir. Priv., 2000.

Minimi riferimenti bibliografici

Sul collegamento negoziale, Cass. 27 marzo 2007, n. 7524, in Contratti, 2008, con nota di Battelli, Il collegamento negoziale occasionale, afferma che «nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia; ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare l'esistenza, l'entità, la natura le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità». Parte della massima è richiamata nel provvedimento commentato là dove invece si rinvia a Cass. 21 febbraio 2017, n. 12722.

In dottrina, senza alcuna pretesa di esaustività, M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, Riv. it. sc. giur., 1937, 275 ss.; U. Natoli, In tema di collegamento funzionale fra contratti, in Giur. compl. Cass. civ., 1943, II, 1, 328 ss.; F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale), in Riv. dir civ., 1959, I, 412 ss; R. Scognamiglio, Collegamento negoziale (voce), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 375 ss.; F. Messineo, Contratto collegato, ivi, X, Milano, 1962, 48 ss.; Venditti, Appunti in tema di negozi giuridici collegati, Giust. civ., I, 1954; Gasperoni, Collegamento negoziale e connessione fra negozi, in Riv. dir. comm., 1955; Di Nanni, Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, 279 ss.; Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova giur. civ.,1997, II, 233;G. Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999;Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999; P. Troiano, Il collegamento contrattuale volontario, Roma, 1999. Più di recente, Roppo, Il contratto, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2011, 368 ss.; C. Camardi, Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge. Un classico alla prova di esperienze recenti, in Contratti, 2011, 1044 ss., nonché F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, 826 ss.

Cass. 17 gennaio 2012, n. 551 ha statuito che «la natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione». Si esprime in senso conforme Cass. 17 gennaio 2012, n. 551, cit., Cass. 31 maggio 2005, n. 17590.

In dottrina, la cessione del credito è stata al centro di numerosi saggi, fra questi è utile segnalare: Panuccio, La cessione dei crediti, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 846 ss.; Franceschelli, Appunti in tema di cessione dei crediti, Napoli, 1957; C.M. Bianca, Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento, Milano, 1963; P. Perlingieri, Cessione dei crediti, in Commentario Scialoja-Branca, artt.1260-1267, Bologna-Roma, 1982; Id., Cessione dei crediti, in Enc. giur., IV, Roma, 1988, 1 ss.; A.A. Dolmetta, Cessione dei crediti, in Digesto, disc. priv., sez. civ., vol. II, Torino, 1988, 285 ss; S. Troiano, La cessione di crediti futuri, Padova, 1999. Più di recente, Lambrini, sub art.1260 ss., cit., 727 ss.

In merito all'applicabilità dell'art. 169-bis, l. fall., ai contratti bancari, cfr. Trib. Monza, 19 aprile 2016, in Fall., 2017 e Trib. Massa 1 febbraio 2016, entrambi annotati da Macario, Diritto comune dei contratti e rapporti pendenti nel concordato in continuità aziendale dopo il D.L. n. 83/2015, cit., 338 ss. Sul punto, più di recente, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano 9 marzo 2017; cui adde Trib. Bergamo 28 gennaio 2016; Trib. Rovigo, 28 ottobre 2015, nonché Trib. Ferrara 23 luglio 2015 secondo cui «il recente art.8 del D.L. 27/06/2015, sostituendo la rubrica dell'art.169-bis con l'espressione “contratti pendenti” nel concordato preventivo ha inteso confermare l'equiparazione di tale nozione con quella – omologa – dettata in ambito fallimentare dall'art.72 legge fall.»; Trib. Bergamo, 11 marzo 2015; Trib. Ravenna 22 ottobre 2014; Trib. Pavia 24 novembre 2014 e Trib. Prato 30 settembre 2014. I provvedimenti citati – unitamente a ulteriori pronunce più risalenti nel tempo e attinenti anche a contratti diversi rispetto a quelli bancari – sono reperibili in Il Caso, sezione massimario ragionato fallimentare, a cura di F. Benassi.

In relazione alla disciplina generale dei rapporti pendenti, in luogo di molti, E. Gabrielli, La disciplina generale dei rapporti pendenti, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F. Vassalli, F.P. Luiso e E. Gabrielli, III, Torino, 2014; Nardo, Sub art.72, l. fall., in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, a cura di Ferro, Milano, 2014; Dimundo, Sub art.72, l. fall., in Codice commentato del fallimento. Disciplina UE e transfrontaliera. Disciplina tributaria, diretto da Lo Cascio, Milano, 2013, 815 ss. Sul rapporto fra art.72, l. fall., e contratti bancari, fra gli altri, Irrera e Spiotta, Effetti del fallimento sui contratti bancari, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali, Tomo I, diretto da Cagnasso e Panzani, Milano, 2016, 1500 ss.; Pierri, Gli effetti del fallimento sui contratti bancari in corso, in Fallimento e altre procedure concorsuali, 2, diretto da Fauceglia e Panzani, Milano, 2009, 869 ss.

In ordine alla relazione fra contratto e operazione economica, E. Gabrielli, Contratto e operazione economica, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile, Aggiornamento ******, Torino, 2011, 243; Id., L'operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 905 ss.; Id., Il contratto e l'operazione economica, in Riv. Dir. Civ., 2003, I, 93 ss.

Sulla opponibilità al fallimento della cessione di crediti futuri, Cass. 14 novembre 1996, n. 9997, secondo la quale «per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri, è necessario non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma che essi siano divenuti esigibili prima di tale data e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa». Tale questione è approfondita e esaminata, con precipuo riferimento alle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse sul punto, da Macario, Trasferimento del credito futuro ed efficacia verso i terzi: lo «stato dell'arte» (di giudicare), cit., supra, 437 ss.).

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