Rischi da interferenza ed infortuni

12 Marzo 2018

Se, nello svolgimento di un appalto, i dipendenti dell'impresa appaltante e di quella appaltatrice operano nello stesso luogo, può la seconda rispondere dell'infortunio di un dipendente del quale non sia datrice di lavoro?

Se, nello svolgimento di un appalto, i dipendenti dell'impresa appaltante e di quella appaltatrice operano nello stesso luogo, può la seconda rispondere dell'infortunio di un dipendente del quale non sia datrice di lavoro?

Nel caso in cui diverse imprese, in esecuzione di un contratto di appalto, operino all'interno del medesimo luogo vengono in rilievo i c.d. rischi interferenziali. Questi risultano collegati ai pericoli che caratterizzano le specifiche attività svolte e quelli risultanti dall'interferenza tra le stesse dovuta alla condivisione degli spazi di lavoro.

L'art. 26, c. 2 lett. a-b del D. Lgs. n. 81/2008, prevede a carico delle parti datoriali un obbligo di coordinamento e cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro incidenti sull'attività oggetto di appalto, nonché di quelle volte ad eliminare o, almeno ridurre, i pericoli connessi all'interferenza tra le organizzazioni ad essi facenti capo.

Non rileva, ai fini della responsabilità, la sussistenza di un rapporto di lavoro con l'infortunato: si terrà conto dell'oggettivo svolgimento di mansioni nell'ambito dell'organizzazione, indipendentemente dal contratto esistente tra le parti.

In merito: Cass. pen., 15 marzo 2017, n. 18396 e Cass. sez. pen. 24 novembre 2017, n. 57974

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