Esecuzione dei sequestri

Rosaria Giordano
13 Marzo 2018

Il provvedimento che autorizza il sequestro diventa inefficace se non è eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia.
Inquadramento

L'art. 669-duodecies c.p.c. regola l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro e quelle relative ai provvedimenti che possono essere eseguiti in forma specifica in armonia con la richiamata elaborazione giurisprudenziale, prevedendo una differente disciplina a seconda che l'attuazione riguardi misure cautelari di condanna al pagamento di una somma di denaro ovvero attinenti ad un obbligo di consegna o di rilascio, di fare o di non fare.

Tuttavia la norma fa salve le previgenti disposizioni normative, ossia gli artt. 677 e ss. c.p.c. sull'esecuzione dei sequestri.

Termine di efficacia del provvedimento

L'art. 675 c.p.c. prevede che il sequestro diventa inefficace se entro trenta giorni dalla pronuncia non è eseguito.

La norma, ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni di efficacia del sequestro, fa riferimento al momento della pronuncia dello stesso e non già della comunicazione alla parte onerata dell'inizio dell'esecuzione.

In omaggio alla formulazione letterale della disposizione, nella prassi si ritiene che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 per l'esecuzione del sequestro, decorre dalla data di deposito del provvedimento, non già da quella della sua comunicazione (Trib. Ivrea, 8 settembre 2004; Trib. Roma, 23 gennaio 1995). In sede applicativa è stato precisato che nel caso di sequestro giudiziario concesso dal giudice senza la nomina di un custode, in violazione dell'art. 676, la parte, per evitare l'inefficacia del provvedimento ex art. 675, nel termine di trenta giorni deve provvedere ad attivarsi o iniziando il sequestro rivolgendosi comunque all'Ufficiale Giudiziario, ovvero richiedendo al giudice l'integrazione del provvedimento (Trib. Reggio Emilia, 13 ottobre 2012).

Al fine della verifica del rispetto del termine di trenta giorni dovrà aversi riguardo al momento nel quale è iniziata l'esecuzione forzata: ad esempio, quello dell'effettuazione del pignoramento per l'espropriazione e la notifica del preavviso di rilascio per l'esecuzione ex artt. 605 ss. (v., peraltro, con riguardo all'esecuzione per rilascio Cass. civ., n. 13775/2007).

In ogni caso, è consolidato, anche in sede di legittimità, il principio per il quale per evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 c.p.c. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione (Cass. civ., n. 3679/1999).

È stato poi precisato che il profilo di inefficacia del sequestro riguarda il solo caso della mancata esecuzione, cui consegue, ex art. 675, un effetto riflesso sulla stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro, mentre, allorché il sequestro abbia avuto una esecuzione tempestiva e si discuta della inammissibilità di ulteriori atti esecutivi posti in essere dopo il termine di cui all'art. 675, deve ritenersi esclusa l'inefficacia del provvedimento (Trib. Monza, 24 giugno 2002).

Sotto altro profilo, a seguito dell'introduzione, ad opera della l. n. 353/1990, del cd. procedimento cautelare uniforme è discussa la questione concernente l'operatività, anche nell'ipotesi in esame, delle disposizioni dettate dall'art. 669-novies in tema di inefficacia dei provvedimenti cautelari. In particolare, secondo un primo e minoritario orientamento, la perenzione del sequestro ai sensi dell'art. 675 matura de iure senza necessità della declaratoria giudiziale di cui all'art. 669-novies, comma 2, e non preclude la riproposizione dell'istanza cautelare (Trib. Viterbo, 9 febbraio 1996, in Dir. e giur. agr., 1996, 543, con nota di Petrolati). Appare nondimeno prevalente la tesi contraria in omaggio alla quale sebbene l'art. 669-novies non menzioni espressamente l'art. 675, l'analogia della fattispecie disciplinata da tale ultima norma con quelle previste dal comma primo dell'art. 669-novies, atteso che nell'uno e negli altri la perdita di efficacia consegue ad un'inerzia della parte interessata, ed il carattere di previsione generale della norma introdotta dalla novella sul rito cautelare uniforme per disciplinare le forme e le modalità della dichiarazione di inefficacia, inducono a ritenere applicabili tali forme e modalità anche al caso dell'inefficacia del sequestro conseguente alla mancata esecuzione nel termine dettato dall'art. 675 (Trib. Reggio Calabria, 8 agosto 2003, Giur. mer. 2004, n. 4, 483, con osservazione di Farina; Trib. Verona, 19 giugno 2003, Giur. it., 2003 2067).

In sede applicativa si è ritenuto che per l'individuazione del giudice competente a pronunziare la declaratoria di inefficacia di un sequestro giudiziario concesso ante causam e non eseguito nel termine previsto, occorre distinguere l'ipotesi in cui il sequestrante, oltre a non avere eseguito in termine, non abbia neppure introdotto il giudizio di merito, dall'ipotesi in cui il sequestrante, pur non avendo eseguito in termine, abbia però introdotto il giudizio di merito; ponendo l'accento sulla disomogeneità tra l'ipotesi della mancata introduzione del giudizio di merito, contemplata dall'art. 669-novies, comma 2, ed il contenuto dell'art. 675, deve concludersi che, nel primo caso, l'inefficacia non può che essere pronunciata dal giudice della cautela, mentre nel secondo caso, essendosi radicato il giudizio di merito, è in esso che devono naturalmente confluire tutte le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento cautelare (Trib. Trani, 17 gennaio 2012).

Esecuzione del sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario si attua nelle forme dell'esecuzione forzata per consegna o rilascio (Corsini in Chiarloni - Consolo, 922).

In ragione delle esigenze di celerità proprie della tutela cautelare, peraltro, ai fini dell'esecuzione non sono necessarie la notifica del titolo né la comunicazione del preavviso di rilascio.

È discussa, anche in giurisprudenza, la possibilità di trascrivere il sequestro giudiziario avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (Pototosching, 482).

Il terzo ed il quarto comma disciplinano la peculiare fattispecie nella quale, al momento dell'attuazione del sequestro, il bene è detenuto da un terzo (Cass. civ., n. 22860/2007).

L'art. 677 c.p.c., norma di riferimento in tema di esecuzione del sequestro giudiziario, rinvia agli artt. 605 ss. sull'esecuzione per consegna di beni mobili e rilascio di beni mobili: invero, a differenza del sequestro conservativo, il sequestro giudiziario mira a preservare l'effettività dell'esecuzione in forma specifica e non dell'espropriazione forzata (Corsini, in Chiarloni - Consolo, 922).

Si chiarisce, peraltro, che, in ogni caso, non deve essere notificato il precetto né comunicato il preavviso di rilascio: ciò si correla alle esigenze di celerità connaturali all'attuazione di un provvedimento cautelare che si fonda, invero, sul riconoscimento della sussistenza del periculum in mora, di talché vanno eliminati tutti gli adempimenti non necessari, anche in considerazione del fatto che il destinatario passivo della misura è a conoscenza dell'emanazione della stessa avendo partecipato alla fase autorizzativa.

Naturalmente, se con il provvedimento di autorizzazione del sequestro è nominato custode il detentore del bene, non troveranno applicazione gli artt. 605 ss., essendo sufficiente che l'ufficiale giudiziario si rechi presso il detentore intimandogli che dovrà esercitare i propri poteri in qualità di custode essendosi realizzata un'interversione del titolo (Vullo, 283).

È discussa la possibilità di trascrivere il sequestro giudiziario avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. La giurisprudenza di merito appare infatti incline ad escludere la trascrivibilità del sequestro giudiziario anche in tali ipotesi, considerato il richiamo agli artt. 605 e ss. (Trib. Bergamo, 15 aprile 2002, Foro it., I, 2503, con nota di Caponi; Trib. Alba, 24 luglio 1974; Trib. Milano, 20 gennaio 1965; contra Trib. Pescara, 7 agosto 1995 e Trib. Modena, 5 maggio 1995).

Difforme è l'opinione della dottrina prevalente (anche per i riferimenti Pototosching, 482).

Questioni maggiormente problematiche si pongono laddove il bene oggetto del sequestro sia nella disponibilità di un terzo. La disciplina di riferimento è contenuta nel terzo e quarto comma della disposizione in esame per il combinato disposto dei quali se il giudice con il provvedimento di autorizzazione del sequestro può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode, al terzo di applica la disposizione dell'art. 211. Il giudice potrà, quindi, decidere di convocare il terzo il quale può accettare o opporsi (Corsini, in Chiarloni - Consolo, II, 911).

Tale disciplina è applicabile anche nel caso in cui i beni pignorati detenuti dal creditore-terzo costituiscono oggetto di sequestro giudiziario, di talché laddove il giudice abbia disposto l'immissione in possesso del custode sequestratario nominato con lo stesso provvedimento di sequestro, il terzo detentore può fare direttamente opposizione ai sensi dell'art. 211, comma 2. Se il terzo creditore pignoratizio detentore del bene oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario non acconsente a consegnarlo spontaneamente all'ufficiale giudiziario procedente, si rende necessario l'intervento del giudice, che può ordinare al terzo di esibire il bene o di consentire la relativa immediata immissione in possesso in favore del custode sequestratario, con le garanzie di cui all'art. 211, atteso che, a fronte di tale opposizione, l'ufficiale giudiziario non ha il potere di vincere con la forza il rifiuto del terzo di consegnare il bene, essendo necessario un apposito ordine del giudice, ai sensi dell'art. 677, commi 2 e 3, che, se si applicasse l'art. 605, sarebbe peraltro inutile (Cass. civ., n. 22860/2007).

Esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili

L'esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili avviene nelle forme del pignoramento mobiliare ex artt. 513 e ss.. In ragione di ciò, trova applicazione l'art. 610 c.p.c. laddove nel corso della esecuzione del sequestro sorgano difficoltà che non ammettano dilazione, potendo quindi l'istante chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti (Trib. Salerno, sez. I, 10 novembre 2010).

Il sequestro avente ad oggetto crediti deve essere eseguito nelle forme dell'esecuzione presso terzi. Sotto quest'ultimo profilo, vi sono alcune problematiche di coordinamento tra la disciplina dettata dalla norma in esame ed alcune nuove previsioni sulle modalità della dichiarazione del terzo e sulla competenza nell'espropriazione presso terzi.

Il procedimento di accertamento presso terzi resta sospeso fino alla definizione del giudizio di merito sul credito.

Nel corso dell'esecuzione del sequestro sono ammissibili le opposizioni esecutive.

Quanto alle modalità di attuazione del sequestro conservativo avente ad oggetto beni mobili e crediti la prima parte della disposizione in esame rinvia, rispettivamente, alle norme sul pignoramento mobiliare (artt. 513 ss.) ed a quelle sul pignoramento presso terzi (artt. 543 ss.), disposizioni cui si può fare riferimento tenendo conto di alcuni tratti specifici propri dell'attuazione del sequestro giudiziario di seguito esaminati.

Con riguardo all'ipotesi di sequestro conservativo in mani proprie del creditore — caratterizzato per il fatto che le somme sequestrate sono nella disponibilità del creditore sequestrante il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi — il richiamo che, ai fini della disciplina dell'esecuzione della misura cautelare, la norma in commento fa alle disposizioni che regolano il pignoramento presso terzi, non comporta la necessità che il detto creditore si autociti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547, in quanto la stessa istanza di sequestro in mani proprie integra ed esaurisce la funzione ricognitiva dell'oggetto di detta misura cautelare, mentre eventuali contestazioni relative alla natura del credito e dirette a farne valere la parziale insequestrabilità esorbitano dallo schema proprio del giudizio ipotizzato dall'art. 548 (ora 549) — concernente soltanto quelle contestazioni che coinvolgono situazioni giuridiche facenti capo al terzo debitore e che devono essere accertate anche nei suoi confronti — e si risolvono in mezzo di opposizione alla disposta cautela, al cui esame, peraltro, è competente il giudice della convalida (rectius, del merito) e non quello dell'esecuzione (Cass. civ., n. 1407/1992).

In una recente decisione la Suprema Corte ha chiarito che poiché il sequestro conservativo si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto, ne deriva che, atteso nel caso di quote di società a responsabilità limitata, l'art. 2471, comma 1, c.c., prevede che il pignoramento si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare, che la forma corretta di attuazione del sequestro sulle quote sociali è quella dell'esecuzione presso il debitore (Cass. civ., n. 13903/2014). Sotto un distinto profilo, in sede applicativa, si è ritenuto che non potesse trovare accoglimento, nella fase di attuazione di provvedimento di sequestro conservativo di quote di società a responsabilità limitata, l'istanza del creditore sequestrante, di autorizzare il custode a richiedere la convocazione dell'assemblea al fine di proporre e votare la sostituzione dell'amministratore in carica, poiché in tal modo la custodia delle quote si trasformerebbe in custodia della società (Trib. Bologna, 3 agosto 1999, Giur. comm., 2000, II, 111, con nota di Galletti).

Il sequestro conservativo di azioni si esegue, con effetto nei confronti della società emittente e del debitore sequestrato, ai sensi dell'art. 678, con le modalità del pignoramento presso il debitore ex art. 518 e, dunque, mediante semplice notifica dell'ingiunzione di cui all'art. 492 alla società ed al debitore sequestrato (cfr. Trib. Nola, n. 1467/2013).

La Corte di legittimità ha chiarito che il sequestro conservativo del diritto incorporato in un titolo di credito va eseguito sul titolo stesso, pena l'inopponibilità del vincolo ai terzi cessionari (Cass. civ., n. 3747/2001, in Giur. it., 1822, con nota di Ronco).

In tema di esecuzione di sequestro conservativo di crediti, regolata dalle norme sul pignoramento presso terzi, l'ordinanza del giudice che dichiara la propria competenza e raccoglie la dichiarazione positiva del terzo non assume valore di sentenza sulla competenza, sicché non è impugnabile con il regolamento di competenza ma solo con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. VI, n. 21255/2014).

Il secondo comma dell'art. 678 rinvia, poi, per l'ipotesi nella quale il credito sia munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare alla disciplina dettata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 677.

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 678 c.p.c. continua a prevedere che nell'ipotesi di sequestro conservativo presso terzi il sequestrante deve citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza dello stesso per rendere la prescritta dichiarazione. Tale disciplina è ormai stata superata dalle diverse riforme che hanno interessato negli ultimi anni l'esecuzione presso terzi. Infatti, da un lato, completando per tutti i crediti una modifica introdotta dalla legge n. 80/2005, la l. n. 162/2014 (di conversione del d.l. n. 132/2014) ha previsto che il terzo non debba più rendere la dichiarazione in udienza, bensì in forma scritta prima della stessa. Sotto altro ed ancor più rilevante profilo, l'art. 26-bis, introdotto dallo stesso d.l. 132/2014, ha attribuito la competenza per l'esecuzione presso terzi al tribunale del luogo di residenza del debitore.

Una prima soluzione interpretativa proposta in dottrina — i cui argomenti potrebbero essere utilizzati anche per il problema delle modalità con le quali il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione — è quella di attribuire precipua valenza al generale richiamo da parte dello stesso art. 678 alle disposizioni in tema di pignoramento presso il debitore e presso terzi, con conseguente operatività dei nuovi criteri di collegamento della competenza per territorio anche nell'ipotesi in esame (D'Alessandro, in Luiso, 70).

Secondo altra tesi, invece, a fronte di una disposizione come quella in commento formulata in termini diversi, devono prevalere le esigenze di certezza rispetto a quelle di uniformità della disciplina, di talché per l'esecuzione dei sequestri di crediti continuerebbe ad operare la competenza del tribunale del luogo di residenza del terzo (Saletti, 11).

Sulla questione si segnala la recente posizione assunta da trib. Milano, sez. III, 21 aprile 2016, per la quale, la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti preclude in radice la possibilità di rinvenire un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c. per effetto della novella introdotta in materia di pignoramento presso terzi.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 678 c.p.c. stabilisce che, nell'ipotesi di sequestro conservativo su crediti, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo rimane sospeso — salvo che lo stesso terzo chieda l'accertamento immediato del proprio obbligo — sino all'esito di quello di merito.

La Suprema Corte ha chiarito che tale previsione ha lo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l'eventualità che il processo ex art. 548 si svolga inutilmente, sicché l'esito positivo del giudizio sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, con l'ulteriore conseguenza che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ricorre un'ipotesi di sospensione ex lege dell'azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione (Cass. civ., n. 8391/2003). Proprio in ragione dell'evidenziata finalità della disciplina, può ritenersi che la stessa continui ad operare pienamente anche nell'assetto attuale, successivo alla riforma realizzata dalla legge n. 228/2012, che ha attribuito al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere con ordinanza sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo con ordinanza inidonea al giudicato.

Pure nell'ipotesi di sequestro conservativo presso terzi l'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è circoscritto rigorosamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito oggetto del sequestro, restando esclusa ogni diversa questione, come quella concernente il diritto o la situazione del creditore sequestrante (Cass. civ., n. 12225/1995).

Il terzo, peraltro, non è parte necessaria del giudizio cautelare di sequestro e di quello inerente al merito del diritto cautelando, in quanto la sua situazione di soggetto che è in posizione di debitore verso la parte, che a sua volta è debitrice di altri non consente di individuare una ragione per cui la sentenza sulla domanda di accertamento del rapporto tra il suo creditore a sua volta debitore di altri, e costui non possa essere pronunciata senza il suo coinvolgimento, ovvero anche nei suoi confronti (Cass. civ., n. 20115/2009).

Nell'assetto attuale poiché la disciplina che demanda la determinazione delle modalità di attuazione delle misure cautelari al giudice della cautela è limitata ai provvedimenti aventi ad oggetto obblighi da eseguirsi in forma specifica, sono proponibili le opposizioni cognitive ex artt. 617 e 615 allo stesso giudice dell'esecuzione ove durante l'esecuzione del sequestro vengano posti in essere atti nulli o irregolari ovvero voglia contestarsi il credito (Trib. Milano, 18 giugno 1997 e Trib. Alba, 8 luglio 1997, Giur. it., 1998, 2312).

Quest'impostazione è assolutamente dominante anche in giurisprudenza, sebbene sia stato precisato che l'ordinanza acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione (Cass. civ., n. 9390/2016; nel senso che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo per l'ottemperanza verso la P.A. cfr. TAR Palermo, sez. III, 5 aprile 2016, n. 861).

L'ordinanza in questione, anche se non idonea al giudicato (v. anche Cass. civ., sez. lav., n. 22050/2014), costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto (Cass. civ., n. 11493/2015).

L'efficacia esecutiva dell'ordinanza si estende alle spese conseguenti e necessarie per la sua attuazione (Cass. civ., sez. III, n. 19363/2007). Peraltro, se nell'ordinanza viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perchè superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto (Cass. civ., n. 13112/2017).

Esecuzione del sequestro conservativo su beni immobili

L'esecuzione del sequestro conservativo su beni immobili si realizza mediante la trascrizione nei registri immobiliari, soltanto a partire dalla quale si producono verso i terzi gli effetti del vincolo.

Nell'ipotesi di nomina di un custode troveranno applicazione le disposizioni dettate sul punto in tema di esecuzione immobiliare.

L'art. 679 c.p.c. disposizione in commento stabilisce che il sequestro conservativo sugli immobili si esegue mediante la trascrizione del sequestro, del quale non è richiesta a tal fine la preventiva notifica.

Con la trascrizione si realizzerà solo l'effetto di inopponibilità degli atti di disposizione degli immobili sequestrati al creditore sequestrante (cfr. Cass. civ., n. 5870/1994).

La Suprema Corte ha ritenuto che la questione della legittimità o meno dell'esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili, nel caso di genericità delle relative indicazioni, non prevedendo il codice di rito ipotesi di nullità del pignoramento, va risolta con il ricorso al disposto dell'art. 156 e cioè accertando se manchino requisiti necessari ed essenziali per il raggiungimento dello scopo, mediante l'utilizzazione in via analogica, quanto al caso dell'incertezza soggettiva ed oggettiva della costituzione del vincolo, del disposto dell'art. 2841 c.c. che, sotto il secondo profilo, sancisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria solo se l'omissione o l'incompletezza di alcune delle indicazioni richieste induca incertezza sull'identità dei singoli beni gravati (Cass. civ., n. 643/1980).

Per la custodia dell'immobile occorre aver riguardo alla disciplina dettata dall'art. 559 in tema di espropriazione immobiliare. Nella prassi applicativa si è affermato, tuttavia, che qualora sia stato concesso un sequestro conservativo su un immobile, competente a disporre la sostituzione del custode in pendenza della causa di merito, è il giudice istruttore della stessa (Trib. Cagliari, 28 novembre 1996, in Riv. giur. sarda, 1997, 393, con nota di Montaldo).

Riferimenti
  • Borre', Sull'attuazione della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in Foro it. 1967, I, 1225;
  • Calvosa, Sul termine per l'esecuzione del sequestro, in Foro it. 1960, I, 1744;
  • Capponi, L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato, in Riv. dir. proc. 1987, 848;
  • Corsini, Sulle modalità di attuazione del sequestro giudiziario di azienda, in Giur. it. 2004, 1361;
  • Luiso (a cura di), Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino, 2014;
  • Pototosching, L'esecuzione dei sequestri nel sistema della l. 353/90, in Riv. dir. proc. 1992, 496.