L'approvazione del bilancio come riconoscimento dei debiti condominiali da parte dei singoli partecipanti

Redazione scientifica
13 Marzo 2018

La mancata partecipazione del singolo condomino all'assemblea che approva nuovamente il bilancio condominiale (recante l'indicazione di debiti pregressi), non consente di ritenere riconosciuti detti debiti

La questione verte sul pagamento delle spese condominiali dovute da un condomino al Condominio di appartenenza; il Tribunale in prima istanza aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di delibera di spesa, la Corte d'appello condannava in parte il condomino moroso in seguito ad acquisizione di nuova documentazione. Seguiva ricorso in Cassazione.

Viene riproposta davanti alla Corte di cassazione la problematica della "rideliberazione delle spese", in particolare con riguardo ai residui passivi, in relazione ai quali un tal genere di "rideliberazione" non sarebbe idonea a costituire prova del credito.

Al contrario, il Condominio contesta tale affermazione di inidoneità, ritenendo che, ai sensi delle norme invocate, vi sia comunque attribuzione di valore prescrittivo al consuntivo approvato dall'assemblea condominiale senza distinzione alcuna fra debiti dell'anno di esercizio in corso e debiti pregressi.

La questione è, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini: tale specifico riconoscimento è - in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino - riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore condominio in proprio favore, quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso.

Nella concreta fattispecie, mancando ogni opportuna allegazione circa la partecipazione del singolo condomino all'assemblea di riapprovazione del bilancio con indicazione dei debiti pregressi, deve ritenersi non sussistente la necessaria partecipazione ed il riconoscimento da parte di tale partecipante dei medesimi debiti. Da tutto ciò, l'infondatezza del motivo in esame.

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