Misure cautelari. Il pericolo di reiterazione del reato può desumersi dal post su Facebook
13 Marzo 2018
Massima
Il rischio di reiterazione del reato deve valutarsi sulla probabilità che il soggetto, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive, possa ricadere nel delitto e in tale valutazione assumono rilievo anche fattori esterni. Il caso
Accusato del delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. mentre era alla guida della propria autovettura, nei confronti dell'imputato è applicata la misura coercitiva dell'obbligo di dimora dalle ore 21,00 alle ore 6,00. A seguito dell'applicazione, è proposto riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. al fine di richiederne l'annullamento. Il tribunale del riesame di Campobasso conferma il provvedimento del Gip ritenendo di non poter né revocarlo né attenuarlo traendo tale convincimento anche dalla condotta che l'imputato ha assunto sul proprio profilo Facebook in cui lo stesso si vantava di saper potenziare i motori delle auto denotando, a parere del riesame, una personalità propensa alla violazione della normativa in tema di codice della strada il che renderebbe concreto il rischio di reiterazione del reato. Parallelamente, si è osservato inoltre come il sequestro dell'autovettura e la sospensione della patente fossero misure idonee a tutelare le esigenze della collettività, poiché entrambi non impedivano la reiterazione della condotta fondando il pericolo dell'attualità circa la reiterazione del reato. La questione
Il punto focale sul quale si sofferma la pronuncia in commento riguarda i criteri da valutare per verificare la sussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione del reato e la sua attualità. E invero, risulta utile al fine di meglio comprendere la sentenza in commento, soffermarsi sulla nozione di concretezza e attualità del pericolo. Orbene, come noto, accertata la sussistenza delle condizioni generali di applicabilità di cui all'art. 273 c.p.p., il fondamento dell'applicazione delle misure si ravvisa nella tutela delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. inerenti l'acquisizione della prova (lett. a)), il pericolo di fuga (lett. b)) e, come nel caso di specie, il rischio che il soggetto commetta altri reati della stessa specie reiterando la medesima condotta (lett. c)). Giova ricordare in questa sede come il requisito dell'attualità sia stato affiancato a quello della concretezza dall'art. 2, comma 1, lett. a) legge 47/2015. Sul punto, si è statuito che: «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p. dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare»Cass. pen., Sez. II, 14 dicembre 2016,n. 11511. E ancora, si è ritenuto che: «in materia di misure cautelari personali, ai fini delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., il requisito dell'"attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare»Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2016,n. 47905. Sono dunque gli elementi fattuali a fondare il convincimento che il soggetto possa ricadere nella commissione del reato. Con riferimento al caso di interesse, si è reputato sussistere il pericolo in quanto l'imputato ben avrebbe potuto porsi alla guida non costituendo la privazione della patente nonché il sequestro dell'autovettura elementi idonei a scongiurare il rischio attuale della reiterazione della condotta incriminata in quanto il soggetto ben avrebbe potuto porsi alla guida di altro veicolo. In merito al requisito della concretezza si evidenzia quanto stabilito sempre da Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2016, n. 47905 laddove si chiarisce come il requisito della concretezza riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede. Il criterio distintivo tra attualità e concretezza può quindi così sintetizzarsi: Il rischio è attuale quando il soggetto ha la possibilità di reiterare la condotta. È concreto laddove, stante la valutazione della sua personalità, il giudizio prognostico depone per la ricaduta nel reato. In tema di esigenze cautelari, ai fini del riconoscimento della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva, quali previste dall'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., occorre valutare, per un verso, la personalità dell'imputato e le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele, unitamente alle concrete modalità del delitto per cui si procede; per altro verso, l'esistenza di elementi tali da rendere prevedibile la prossima, anche se non immediata o imminente, commissione di nuovi delitti, pur in assenza di una specifica occasione, fermo restando che, in ogni caso, l'esistenza dei requisiti in questione non può essere desunta dalla sola, astratta gravità del titolo del reato addebitato (Cass. pen., Sez. II, 8 settembre 2016,n. 53645). Le soluzioni giuridiche
Nella pronuncia in commento il Supremo Collegio ritiene di concludere per il rischio di reiterazione della condotta. E invero, con il ricorso per Cassazione la difesa riteneva che la mancanza dell'autovettura e della patente, nonché il decorso del tempo dall'evento, indicavano l'insussistenza del rischio di reiterare la condotta. In altri termini, si ritiene che l'imputato senza patente e senza auto fosse nell'impossibilità materiale di ricadere nel reato. Al fine di scongiurare il rischio di reiterazione del reato (e chiedere quindi l'annullamento della misura) la difesa ritiene che nella valutazione del giudizio prognostico, ci si debba riportare al seguente ragionamento:«siccome è certo o comunque altamente probabile che si ripresenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente, o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini tornerà a delinquere» e non a quello secondo cui «se si presenta l'occasione, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto» (Cass. pen., Sez. III, n. 37087/2015). In altri termini, bisogna valutare se il soggetto possa avere in concreto la possibilità materiale di reiterare la condotta. Nel caso di specie, secondo l'assunto difensivo, essendo l'imputato privo dell'auto e della patente tale rischio non sussisteva determinandosi la caducazione dell'attualità del pericolo. La Suprema Corte ritiene di non condividere questo ragionamento aderendo al diverso assunto secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve fondarsi sulla permanenza della pericolosità personale dell'indagato dal momento del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare e tale dato è desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità nonché dalla presenza di condizioni oggettive ed “esterne" ricavabili da dati ambientali che possano favorirne la recidiva. Il rischio della concretezza, da intendersi quale capacità di realizzare comportamenti illeciti da cui desumere esplicito disprezzo per il rispetto delle regole,si ricava dal compiacimento espresso su FB circa la propria abilità a potenziare i motori. Da tale atteggiamento discende quale corollario quello dell'attualità del pericolo ben potendo il soggetto porsi alla guida di qualsiasi altra autovettura. Osservazioni
La pronuncia in commento fornisce un'importante indicazione poiché chiarisce e approfondisce i criteri della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato ritenendo che gli stessi possano ricavarsi da circostanze oggettive ed esterne che assurgono a criteri di valutazione per la permanenza delle esigenze cautelari. Nello specifico, le “condotte” assunte su Facebook diventano indice della personalità del soggetto e bussola nel potere discrezionale di scelta affidato al giudice sia per l'applicazione originaria della misura che per la sussistenza delle esigenze che ne giustificano la permanenza. In definitiva, può affermarsi che il rischio di reiterazione del reato ben può desumersi dallo status di un soggetto su FB. |