Illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”
13 Marzo 2018
È valido l'accertamento emesso prima di 60 giorni dall'ispezione della GdF? È nullo. Lo conferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata ieri, 12 marzo 2018, n. 5999. I Giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, la CTR aveva annullato un avviso di accertamento emesso a fini IVA ed IRAP, proprio per il mancato rispetto del termine dilatorio. Alla censura del Fisco, «manifestamente infondata» secondo la Corte, la risposta è stata che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a garanzie fiscali, l'art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei princìpi di derivazione costituzionale e di buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva». |