Illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”

La Redazione
13 Marzo 2018

I Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5999/2018, hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'invalidità dell'atto.

È valido l'accertamento emesso prima di 60 giorni dall'ispezione della GdF? È nullo. Lo conferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata ieri, 12 marzo 2018, n. 5999.

I Giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, la CTR aveva annullato un avviso di accertamento emesso a fini IVA ed IRAP, proprio per il mancato rispetto del termine dilatorio.

Alla censura del Fisco, «manifestamente infondata» secondo la Corte, la risposta è stata che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a garanzie fiscali, l'art. 12, comma 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso “ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei princìpi di derivazione costituzionale e di buona fede tra amministrazione e

contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva».

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