Reati di omessi versamenti IVA e di ritenute: ambito applicativo ridotto

La Redazione
13 Marzo 2018

Nuove soglie di punibilità con restrizione dell'ambito applicativo dei reati di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA. Dunque, anche le condanne divenute definitive devono essere revocate. È quanto sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 12 marzo 2018, n. 10810.

Nuove soglie di punibilità con restrizione dell'ambito applicativo dei reati di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA. Dunque, anche le condanne divenute definitive devono essere revocate. È quanto sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 12 marzo 2018, n. 10810. I Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di un manager, annullando la sentenza da lui impugnata.

Infatti – hanno argomentato i Supremi Giudici – modificando gli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, il legislatore ha in sostanza operato una abolitio criminis parziale in riferimento alle condotte che hanno ad oggetto somme pari od inferiori a 150 e 250mila euro (per quanto concerne, rispettivamente, l'omesso versamento delle ritenute e dell'IVA).

«La mutata soglia di punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate e di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – hanno precisato i Giudici – rientra pertanto nell'abrogazione parziale dei due reati, nei quali il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva si è tradotto nel restringimento dell'area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia. Configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali astratte delle suddette disposizioni, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poiché ne restringe l'ambito applicativo, rimanendo l'area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia».

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