Per la rivalutazione delle partecipazioni serve il versamento tempestivo dell’imposta
13 Marzo 2018
Per beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate, ai sensi dell'art. 5 L. n. 448/2001 (e successive modifiche) è necessario che il valore rivalutato sia assoggettato ad imposta sostitutiva entro i termini di legge. Lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 5981 del 12 marzo. Il caso. Una contribuente procedeva a rivalutare la quota di partecipazione posseduta in una s.p.a., ma l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento di maggior imponibile Irpef, ritenendo che tale rivalutazione non potesse aver effetto a causa del tardivo versamento dell'imposta sostitutiva. La CTR, in fase di impugnazione, riteneva però applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, cui aveva aderito la contribuente per sanare l'omesso versamento di quell'imposta. L'Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione. La rivalutazione delle quote di partecipazione. L'art. 5 L. n. 448/2001 prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, per i titoli o le quote di società non quotate può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione di patrimonio netto della società rivalutato sulla base di una perizia giurata di stima, “a condizione che tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da versarsi entro il 16 dicembre 2002”. Successivamente tale termine è stato prorogato per effetto di varie disposizioni (da ultimo, con la Legge di Bilancio 2018). Il versamento dell'imposta sostitutiva. Come già affermato da precedenti di legittimità (Cass. n. 14491/2016; Cass. 3410/2015), ai fini del perfezionamento della procedura di rivalutazione assumono efficacia determinante la redazione di una perizia giurata di stima e l'assoggettamento del valore così determinato ad imposta sostitutiva, da versarsi nel termine precisato. Pertanto, l'opzione per la rideterminazione dei valori si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata nei termini di legge: solo in questo caso – di pagamento in termini della prima rata – il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso per le rate successive (in questi termini: Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E/2004). Nel caso di specie, al contrario, non può trovare applicazione il ravvedimento operoso, in quanto il contribuente non ha versato neanche la prima rata: la S.C. accoglie dunque il ricorso, co cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. |