Ripartizione degli oneri tra conduttore e locatore nella conservazione dei beni accessori

Redazione Scientifica
14 Marzo 2018

Grava sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità.

Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse inglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri (nel caso di specie, secondo CTU, le opere da eseguire per evitare pregiudizi a terzi consistevano nella sigillatura nelle docce, nelle zoccolature, nelle fessure del pavimento e delle pareti; trattasi, dunque, propriamente di opere che non riguardano gli impianti, ma parti esterne e ben visibili che, vista anche la destinazione dei locali, il conduttore è tenuto a conservare in buono stato, secondo i comuni canoni di diligenza e prudenza nella gestione e manutenzione dei beni che sono all'interno della sua disponibilità).

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