Natura dell'indennizzo nell'assicurazione rc: è credito di valuta, ma l'obbligazione va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore
14 Marzo 2018
I congiunti di un uomo deceduto a seguito della caduta dal suo ciclomotore, a causa della presenza di terriccio sull'asfalto proveniente da un terreno privato, agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni dagli eredi del proprietario del terreno. Il Tribunale di Sanremo accoglie la domanda attorea e quella di chiamata in garanzia dell'assicuratore. Avverso detta sentenza viene proposto appello da tutti i convenuti, ma la Corte territoriale di Genova li rigetta, osservando che nel tratto stradale ove si era verificato l'incidente l'asfalto era sdrucciolevole a causa del terriccio proveniente da una stradina sterrata di un fondo privato. Aggiunge poi che il massimale assicurato poteva essere superato solo in caso di mala gestio da parte dell'assicuratore, nella specie non dedotta, né dimostrata. L'erede del proprietario del fondo ricorre ora in Cassazione, sulla base di tre motivi.
PREMESSA: NUOVE TESI SOLO SU ELEMENTI DI FATTO GIÀ DEDOTTI IN GIUDIZIO Con il primo motivo la ricorrente sostiene che, essendo il sinistro avvenuto lungo una strada provinciale, si sarebbe dovuto parlare di responsabilità concorrente dell'ente proprietario della strada, escludendo il caso fortuito perché la condizione della strada era nota. La Suprema Corte ricorda che i motivi di ricorso per cassazione devono riguardare questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito; nuove tesi sono deducibili solo se fondate su elementi di fatto già dedotti in giudizio, per i quali non sia necessario dunque un nuovo accertamento (ex multis, Cass. civ. n. 5845/2000). La ricorrente non ha indicato se e in quale sede sia stato dedotto il fatto impeditivo della responsabilità, pertanto la Corte non può che dichiarare tale motivo inammissibile.
LA RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE I motivi più rilevanti sono il secondo ed il terzo, con cui la ricorrente afferma che il massimale non può non essere rivalutato nel momento in cui opera la copertura assicurativa e che il debito di indennizzo dell'assicuratore costituisce un debito di valore, e non di valuta. Proprio per la sua stessa funzione, di reintegro della perdita subita, sarebbe dunque suscettibile di rivalutazione.
NELLA RC È CREDITO DI VALORE O DI VALUTA? La Suprema Corte opera una valutazione congiunta e li considera infondati. La Corte precisa che «nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. da luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nel confronti del danneggiato».
NATURA DELL'INDENNIZZO NELLA RCA.. La Cassazione precisa inoltre che, in riferimento alla RCA, «l'obbligazione dell'assicuratore nei confronti della vittima di un sinistro ha natura di debito di valuta e che, nei limiti del massimale, detta obbligazione va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l'obbligazione risarcitoria che determina l'entità del debito indennitario». Se, però il credito della vittima eccede il massimale, «l'obbligazione dell'assicurazione del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall'art. 1224 c.c.» (Cass. civ., 19 aprile 2011 n. 8988).
.. E NELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La Suprema Corte chiarisce infine che l'indennizzo nel caso di assicurazione contro i danni ha invece natura di credito di valore, ed è dunque soggetto ad automatica rivalutazione (Cass. civ., 28 luglio 2015 n. 15868). La Corte rigetta dunque il ricorso e ritiene sussistenti i requisiti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |