Omesso versamento IVA: il novum normativo garantisce efficacia estintiva

La Redazione
14 Marzo 2018

Efficacia estintiva del reato, e non solo attenuante, nel caso di integrale pagamento dei debiti tributari, anche se nel mentre è già iniziato il dibattimento. Questa la posizione dei Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 13 marzo 2018, n. 11035.

Efficacia estintiva del reato, e non solo attenuante, nel caso di integrale pagamento dei debiti tributari, anche se nel mentre è già iniziato il dibattimento. Questa la posizione dei Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 13 marzo 2018, n. 11035.

La III Sezione Penale ha accolto il ricorso di un imprenditore, annullando la sentenza impugnata. Il ricorrente deduceva che l'omesso versamento IVA, nelle annualità contestate, non era dovuto ad una condotta volontaria ma alla crisi di liquidità nella quale versava l'azienda, che vantava crediti non riscossi per importi di gran lunga superiori al debito fiscale. L'uomo, inoltre, osservava che, essendo stati comprovati crediti scaduti sufficienti per il pagamento delle annualità contestate, le omissioni erano da ascrivere a colpa consistita nell'errata previsione dei tempi di incasso e non a dolo.

La Suprema Corte ha però evidenziato come, in tema di omesso versamento IVA, non possa essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità; devono essere assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire l'aspetto della non impunibilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda.

Diversamente si deve valutare la questione alla luce del novum normativo. «L'art. 11 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 […] ha attribuito all'integrale pagamento dei debiti tributari nei casi dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, efficacia estintiva, e non più soltanto attenuante. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, tale causa di non punibilità è applicabile al procedimento in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015 […] anche qualora, a quel momento, fosse già stato aperto il dibattimento». In tal modo, i Giudici della Sezione Penale hanno affermato l‘applicabilità della causa di non punibilità al procedimento in oggetto.

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