Distrazione di ramo d’azienda e la sua configurabilità

La Redazione
14 Marzo 2018

«La distrazione di un ramo d'azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva». Lo spiegano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 13 marzo 2018, n. 11053.

«La distrazione di un ramo d'azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva».

Lo spiegano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 13 marzo 2018, n. 11053.

La Suprema Corte ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati da un imprenditore accusato di bancarotta documentale e per distrazione. «Emerge, invero, dal tenore della motivazione riportata la mancata considerazione da parte del giudice censurato del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la distrazione di un ramo d'azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva […] sempre che gli uni e l'altro siano identificabili con fattori aziendali idonei a rappresentare una posta attiva di bilancio […] posto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza».

Da ciò, i Giudici della Sezione Penale hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio perché il Giudice del merito accerti se l'operazione sia stata tale da sostanziare una cessione senza corrispettivo di fattori della produzione, economicamente valutabili e tali da comportare, con il loro distacco, un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio destinato alla garanzia dei diritti dei creditori.

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