La domanda di liquidazione da parte dell'ausiliario del giudice
Mauro Di Marzio
14 Marzo 2018
Perviene da un lettore il quesito se la domanda di liquidazione da parte dell'ausiliario del giudice debba essere depositata entro un termine stabilito ex lege.
La domanda di liquidazione da parte dell'ausiliario del giudice (CTU) deve essere depositata entro un termine stabilito ex lege?
Perviene da un lettore il quesito se la domanda di liquidazione da parte dell'ausiliario del giudice debba essere depositata entro un termine stabilito ex lege.
La risposta è positiva.
La materia è regolata all'interno del Titolo XIII, «Domanda di liquidazione e decadenza», del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, noto come testo unico sulle spese di giustizia, il quale, sotto la rubrica: «Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte», riferendosi agli ausiliari sia del giudice civile che di quello penale, stabilisce all'art. 71 (norma che ha tra l'altro superato il vaglio di costituzionalità: Corte cost. 19 dicembre 2012, n. 306), per quanto interessa, che:
le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168;
la domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
In proposito è intervenuto in tempi ancora recenti una approfondita pronuncia della Suprema Corte resa in un caso in cui un ingegnere, nominato consulente tecnico d'ufficio in un processo penale, aveva formulato la domanda di pagamento del proprio compenso e delle relative spese dopo lo spirare del termine di 100 giorni previsto dal citato art. 71. È stato in proposito affermato che, in tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione exart. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4373).
La Suprema Corteha in particolare osservato:
che la tesi per la quale, intervenuta la decadenza, permane il diritto al compenso nei termini della prescrizione ordinaria è del tutto priva di fondamento in quanto contrasta con l'art. 2968 c.c., secondo il quale «nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione...», disposizione correlata con l'art. 2966 c.c., per la quale «la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto»;
che il termine di 100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che non è un termine ordinatorio, ma un termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge;
che è infondata la tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il consulente tecnico è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; le prestazioni dei professionisti si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l'emissione di una notula, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista;
che nel sistema di cui al d.P.R. n. 115/2002, il diritto alle spettanze dell'ausiliario del giudice sorge con il deposito della relazione, ma deve essere esercitato nel termine decadenziale ivi previsto e non è consentito distinguere un diritto al compenso che permane fino alla prescrizione, da un diritto alla sua liquidazione nell'ambito del procedimento sia perché la stessa intestazione della norma fa riferimento alla decadenza del diritto, sia perché il diritto può essere esercitato solo con la domanda, sia perché la norma non avrebbe alcuna funzione se interpretata nel senso che, intervenuta la decadenza dal diritto di presentare la domanda di liquidazione, la stessa domanda potrebbe essere presentata ad un giudice con un procedimento ordinario o d.P.R. n. 115/2002, ex170, sicché la decadenza prevista dall'art. 71 cit., riguarda il diritto al compenso e non il rito per il suo esercizio in giudizio;
che il presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento (l'assenza di titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall'istante) non sussiste quando l'attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato perché l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione e la valutazione dell'esistenza dell'altra azione va effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell'esito dell'azione tipica ancorché prescritta o in relazione alla quale (come nel caso concreto) si sia verificata decadenza;
che sono soggette al termine di decadenza di cui al d.P.R. n. 115/2002, art. 71, tutte le spettanze, compresi i rimborsi delle spese autorizzate per remunerare l'attività di soggetti terzi di cui si avvalga l'ausiliario del magistrato.
Non mi risultano pronunce di segno diverso.
Sembra necessario aggiungere una considerazione. La sentenza sopra ricordata applica alla decadenza prevista dall'art. 71 la disciplina generale dettata in materia di decadenza dal codice civile, il che pare ineccepibile. Ma la decadenza, ai sensi dell'art. 2969 c.c. (è l'ultimo articolo del codice), non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice non debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. Occorre allora chiedersi se il giudice può disattendere la domanda di liquidazione del proprio compenso formulata dal consulente tecnico d'ufficio dopo il decorso del termine di decadenza, rilevando egli che la decadenza si è consumata. Al riguardo mi pare utile riportare la recente pronuncia della Suprema Corte nella quale si legge che, in tema di compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio la decadenza prevista dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, per non avere il consulente depositato la domanda di liquidazione delle proprie spettanze nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni e dall'espletamento dell'incarico, costituisce un vizio del provvedimento di liquidazione dei compensi e deve essere - quindi - tempestivamente dedotto in sede di opposizione avverso il provvedimento del giudice di liquidazione del compenso e non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità (Cass. civ., 25 ottobre 2016, n. 21549).
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