Compravendita di immobile in bitcoin a rischio di segnalazione antiriciclaggio

La Redazione
14 Marzo 2018

L'acquisto di un immobile con pagamento in bitcoin potrebbe configurarsi come operazione sospetta, di fronte a cui il notaio deve valutare l'opportunità di procedere alla relativa segnalazione.

L'acquisto di un immobile con pagamento in bitcoin potrebbe configurarsi come operazione sospetta, di fronte a cui il notaio deve valutare l'opportunità di procedere alla relativa segnalazione.

È questa la conclusione del Notariato, in risposta a un quesito (Quesito Antiriciclaggio n. 3-2018-B).

Il caso. Viene sottoposta la seguente fattispecie: l'acquirente di un immobile intende stipulare un atto di compravendita di immobile ad un prezzo determinato in euro ma da pagarsi in bitcoin. Da qui il quesito sottoposto al Notariato: il pagamento del prezzo di vendita in bitcoin, o altra criptovaluta, viola le norme sulle limitazioni dell'uso di denaro contante e quelle sull'indicazione analitica dei mezzi di pagamento?

L'analisi del Notariato. Il primo passo per pervenire a una risposta è definire la natura giuridica dei bitcoin: pur essendo ancora aperto un dibattito, sul punto, sembra preferibile la tesi secondo cui si tratterebbe di strumenti di pagamento, e non già di strumenti finanziari: così si è pronunciata la CGUE, nella sentenza C-264/14. Nello stesso senso si è pronunciata anche l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72/E del 2016), secondo la quale il bitcoin è una tipologia di “moneta virtuale” o meglio “criptovaluta”, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale, la cui circolazione “si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato […]. Si tratta, pertanto, di un sistema decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una autorità centrale”.

Lo stesso Notariato, in un precedente contributo, ha messo in luce come il bitcoin non ha valore intrinseco, quale unità di misura, in quanto il suo valore è legato dal volume di scambi con altre valute e non è condizionato da politiche monetarie ma solo da domanda/offerta all'interno del mercato virtuale. Secondo Mario Draghi, governatore della BCE, il bitcoin non potrebbe rappresentare una valida alternativa alle monete tradizionali.

Pagamenti trasparenti e antiriciclaggio. Il problema principale, secondo il Notariato, è rappresentato dalla trasparenza dei pagamenti: se l'intento del legislatore, con l'introduzione di limiti all'uso del denaro contante, è proprio quello di garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, “le caratteristiche intrinseche del sistema bitcoin indurrebbero a ritenere che l'impiego di tale sistema neghi a monte la ratio di tali norme”. È vero, infatti, che le operazioni in bitcoin sono tracciabili in senso informatico, ma i sistemi di accesso informatico non si fondano sul concetto di “identificazione”, limitandosi alla verifica delle credenziali. Ai fini antiriciclaggio, dunque, l'utilizzo del sistema informatico non garantisce l'identità del soggetto che utilizzi criptovalute.

Il Notariato non può fornire risposte univoche, a fronte di un quadro normativo in costante evoluzione, ma occorre comunque segnalare che in fattispecie come quella in esame si pone un'oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e, pertanto, deve segnalarsi una valutazione circa l'opportunità di procedere a effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

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