Condominio minimo: riparto spese legali
14 Marzo 2018
Un condominio minimo costituito da 3 condòmini viene condannato al pagamento delle spese legali di una causa intentata da uno dei tre condòmini. La metà dell'importo viene pagato da uno degli altri due condomini con fondi personali, mentre il terzo non vi provvede. L'attore, per il pagamento dell'altra metà rimasta non soddisfatta, può rivolgersi al condomino "virtuoso" che aveva già pagato la sua metà bonariamente, notificando titolo esecutivo e nuovo precetto?
In merito alla problematica in oggetto, giova ricordare che la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti (ma, ciò vale anche per quelli con meno di 8 partecipanti) con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna (Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046). Va innanzitutto osservato che in merito all'eventualità di ripartire tra i condomini virtuosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi, la giurisprudenzaha precisato che in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini in regola con i pagamenti il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; al contrario, nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in executivis da parte di creditore del condominio, in danno di parti comuni dell'edificio - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo-cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; conseguentemente sorge in capo al condominio e non ai singoli condomini morosi l'obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo percepite, dopo aver identificato gli insolventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2001, n. 13631; Trib. Bari, 30 marzo 2011, n. 1133). In argomento, va anche osservato che dopo il 18 giugno 2013, con la nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. c.c. (ad opera della “riforma” di cui alla legge n. 220/2012), il legislatore ha previsto al secondo comma che «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati se non dopo l'escussione degli altri condomini». Dunque, alla luce del “nuovo” art. 63 disp. att., il creditore del condominio deve prima rivolgere le pretese nei confronti dei morosi (nei limiti delle rispettive quote) e solo all'esito dell'infruttuosa escussione del patrimonio del condomino potrà rivolgersi nei confronti dei condomini “virtuosi”. Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, si evidenzia che allo stato attuale il condominio è debitore nei confronti del condomino (vittorioso a seguito di impugnativa a delibera). Pertanto, in mancanza di diversi accordi tra il condominio e il condomino (per l'esattezza, tra i tre condomini) e in presenza di un vincolo solidale di responsabilità (titolo esecutivo), l'attore-condomino (dopo aver dimostrato di aver escusso l'intero patrimonio del moroso con tutte le procedure previste dalla legge), potrà con nuovo precetto ottenere l'altra parte del debito così come indicato in sentenza nei confronti del condomino virtuoso.
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