Diritto alla rivalsa esercitato dall’assicurazione RCA nei confronti dell’assicurata danneggiante
15 Marzo 2018
IL CASO Una minorenne provoca un incidente mentre si trova alla guida della vettura della madre di un amico. La proprietaria dell'auto viene dunque citata come responsabile civile e condannata dal Tribunale di Varese al risarcimento a favore delle vittime del sinistro. La Corte d'appello di Milano riforma parzialmente la sentenza rideterminando l'importo del risarcimento, condannando in via di regresso i genitori della minore e la proprietaria dell'auto, in via solidale, a rifondere alla compagnia assicurativa gli importi da questa corrisposti alle vittime come risarcimento e respingendo l'appello incidentale proposto dalla proprietaria del veicolo , ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova liberatoria basata sul fatto che la minore si era messa alla guida contro la sua espressa volontà. La donna ricorre dunque in Cassazione sulla base di tre motivi.
ONERE DELLA PROVA LIBERATORIA Con il primo motivo la donna denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 2054, comma 3, c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Il Giudice di secondo grado sarebbe incorso nel grave errore, sia logico che giuridico, di confondere colpevolezza con causalità, asserendo che la proprietaria del veicolo, assente per ferie, non avrebbe assolto l'onere della prova liberatoria relativa alla «circolazione prohibente domino». La proprietaria del veicolo ritiene di aver incautamente affidato il veicolo al figlio, maggiorenne, che imprevedibilmente l'avrebbe affidato alla sua amica minorenne. Non ritiene che la sua condotta possa aver integrato alcun pericolo per la circolazione, attribuendo la responsabilità al figlio che, in assoluta autonomia, aveva affidato l'auto alla minore.
COMPORTAMENTO NON OSTATIVO La Cassazione rileva però che, per ammissione della stessa ricorrente, già in un'altra occasione il figlio aveva permesso all'amica minorenne di guidare l'auto della madre, che si era allontanata lasciando le chiavi a disposizione. La Suprema Corte sottolinea come tale comportamento non fosse ostativo: la donna non aveva adottato alcuna cautela volta a prevenire la circolazione del veicolo. Dal momento che il motivo di ricorso non confronta le circostanze , riferite al nesso di causalità, con la motivazione resa, viene considerato inammissibile.
DIRITTO DI RIVALSA Con il terzo motivo la donna deduce invece che il diritto di rivalsa è stato esercitato dall'assicurazione senza tener conto «della carenza di apporto causale del proprio assicurato in relazione all'utilizzo del veicolo», sottolineando la circostanza che la minore si sia impossessata dell'auto illecitamente, integrando il reato di furto o furto d'uso, con la complicità del proprio figlio. La Cassazione ricorda, a questo proposito, che in tema di rca, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, che può ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, salvo però il diritto della compagnia di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante per il quale la copertura contrattuale non opera (Cass. civ., sez. III, n. 19368/2017). La Corte conclude asserendo che non può essere messo in discussione il diritto alla rivalsa esercitato dall'assicurazione nei suoi confronti, assicurata e danneggiante; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
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