Superminimi non riassorbibili
15 Marzo 2018
Il superminimo, ossia un'eccedenza rispetto ai minimi tabellari, può essere previsto in via generale nel CCNL applicato o costituire oggetto di una pattuizione individuale.
Normalmente tale eccedenza viene riassorbita negli incrementi retributivi disposti negli anni dalla disciplina collettiva, salvo che sia escluso espressamente l'assorbimento. Inoltre quest'ultimo non opera qualora l'eccedenza venga a costituire compenso speciale, collegato a particolari meriti del dipendente ovvero a specifiche caratteristiche e/o maggiore onerosità della prestazione lavorativa. In tal caso il superminimo non rappresenta un mero miglioramento generico della posizione retributiva del lavoratore ma, essendo sorretto da un titolo autonomo, risulta come elemento della retribuzione non tangibile.
Il datore può escludere il riassorbimento anche in assenza di una espressa previsione in forma scritta, mediante una conservazione dell'eccedenza, prolungata nel tempo, in seguito ad incrementi della retribuzione. Si verrà, così, a formare un uso aziendale.
In merito: Cass. sez. lav., 17 luglio 2008, n. 19750 e Cass. sez. lav., 27 febbraio 2018,n. 4533. |