Gli effetti della rimozione dell’inadempimento tributario in ambito penale
15 Marzo 2018
Con la Norma di Comportamento n. 202, pubblicata sul proprio sito il 15 marzo, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) si è occupata degli effetti in ambito penale della volontaria rimozione dell'inadempimento tributario, da parte del contribuente. Vengono, quindi, analizzati due istituti: il ravvedimento operoso, ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, che consente all'autore di omissioni e irregolarità, commesse in applicazione di norme tributarie, di porvi rimedio, regolarizzando la violazione; la correzione degli errori e l'integrazione delle omissioni, ex artt. 2 e 8 D.P.R. n. 322/1998, commesse nella redazione delle dichiarazioni fiscali, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa dei dati errati o mancanti. Ebbene, secondo l'AIDC la rimozione volontaria delle violazioni commesse determina effetti anche sotto il profilo penale, producendo la non punibilità del relativo reato. La massima. “In osservanza del divieto di disparità di trattamento, che è principio immanente dell'ordinamento, la rimozione dell'inadempimento tributario, attuata anche in applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso e, segnatamente, del ravvedimento operoso e dell'integrazione delle dichiarazioni fiscali, determina i medesimi effetti, finanche di non punibilità del reato, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di violazione sanata.” |