Non è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, la sentenza che non contiene la condanna alla consegna dello stesso
15 Marzo 2018
Il caso. La vicenda trae origine dall'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso il precetto di rilascio intimato agli opponenti sulla base di una sentenza d'appello. Il tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, mentre la Corte d'appello la accoglieva, dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto opposto. Per i giudici del gravame, infatti, la sentenza contro la quale era stata proposta opposizione non costituiva titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, in quanto non conteneva la condanna alla consegna dello stesso da parte dei suoi proprietari in favore dei promissari acquirenti.
Ricorrono per la cassazione di tale decisione gli originari opponenti.
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La Suprema Corte riporta in materia i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, ricordano i Giudici che, «incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria» (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 8639/2016). E ancora «una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contiene una espressa statuizione di condanna in tal senso» (v. Cass. civ., n. 9287/2012).
Nel caso di specie, essendo stato accertato che la sentenza posta a base del precetto opposto non conteneva una espressa condanna dei promittenti venditori alla consegna dell'immobile promesso in vendita ai promissari acquirenti, la decisione della Corte d'appello deve ritenersi del tutto conforme a diritto.
Per tale ragione, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. |