Ammesso il rimborso delle spese sostenute per i lavori urgenti sul terrazzo ad uso esclusivo

Redazione scientifica
16 Marzo 2018

Le spese urgenti e indifferibili sostenute dal proprietario di un terrazzo ad uso esclusivo per la manutenzione dello stesso, devono essere rimborsate pro quota dagli altri condomini.

Appartamento danneggiato. La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso avanzata da un condomino nei confronti di altri due partecipanti e riguardante il pagamento pro quota delle somme impiegate dall'attore per l'esecuzione dei lavori urgenti di risanamento del terrazzo a livello di suo uso esclusivo, causa di copiose infiltrazioni verificatesi nell'unità immobiliare sottostante. Avverso la sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la domanda attorea, i soccombenti proponevano gravame lamentando la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c., per assenza di situazione d'urgenza che potesse giustificare il rimborso delle spese anticipate dall'attore. Il Tribunale rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado e ritenendo che, poiché lo stato d'urgenza non era stato oggetto di contestazione in primo grado, la questione non può trovare ingresso per la prima volta in sede di gravame inoltre, le fotografie sullo stato dei luoghi dimostravano che le infiltrazioni erano gravi e strumentali alla riparazione della terrazza oggetto di riparto delle spese tra condomini. Conseguentemente i condomini soccombenti ricorrono per cassazione.

I motivi del ricorso. I ricorrenti lamentano con il primo motivo di ricorso che il condomino richiedente il rimborso delle spese anticipate avrebbe dovuto provare l'urgenza e l'indifferibilità delle stesse; con il secondo motivo che in realtà la questione dell'urgenza era stata introdotta già in primo grado per cui non si trattava di un tema introdotto per la prima volta in sede di appello; infine con il terzo motivo denunciano la violazione degli artt. 1126 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., in quanto il condomino, trattandosi di terrazzo di suo uso esclusivo, avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili.

La S.C. ritiene i motivi del ricorso infondati.

L'urgenza non contestata. Se è infatti vero che il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo il caso in cui la spesa sia urgente e indifferibile e se è vero anche che la prova sull'indifferibilità dell'urgenza grava sul condomino che ha anticipato le spese, nel caso di specie la questione esula dal problema dell'urgenza.

Difatti la questione dell'urgenza ex art. 1134 c.c. , posta dall'attore a fondamento della domanda di rimborso di costi sostenuti, non essendo stata contestata dai convenuti deve ritenersi fatto incontroverso, né può ammettersi in appello la contestazione di fatti originariamente non contestati, pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l'erroneità di tale statuizione, cosa non accaduta.

Il dovere di contribuzione di condomini. Seguendo il ragionamento della Corte, l'infondatezza delle censure risiede in un principio - ormai pacifico in giurisprudenza - secondo il quale il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non si fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., ma trova la propria ragione nell'art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini traggono dal bene, fermo restando la diversa qualificazione dell'azione volta a garantire il rimborso di quanto anticipato dal titolare di un diritto esclusivo.

Dei danni risponde anche il Condominio. Riguardo invece il fatto che il condomino (titolare del diritto di uso esclusivo sul terrazzo de quo) avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili, la Corte richiama un precedente autorevole orientamento (Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9449), secondo il quale se l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni rispondono sia il proprietario (o l'usuario esclusivo), quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Condominio, in forza degli obblighi gravanti, da una parte, sull'amministratore che ha l'onere di conservare la cosa comune ex art. 1130 c.c., e, dall'altra parte, sull'assemblea dei condomini che ai sensi dell'art. 1135 c.c. è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.

Per questi motivi il ricorso è rigettato.

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