Il motivo del ricorso per cassazione non specifico è inammissibile

Redazione scientifica
19 Marzo 2018

É inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare giurisprudenza.

Il caso. Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che la condannava al risarcimento del danno in favore dell'attrice.

Ammissibilità del ricorso. La Cassazione si sofferma sulla delicata questione di diritto relativa all'ammissibilità del ricorso. Nella fattispecie in esame, ciò che rileva stabilire è in quali termini si configuri per il ricorrente l'onere di specificità del motivo previsto dall'art. 366, n. 4 c.p.c., rispetto al dettato dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c..

Violazione o falsa applicazione di una norma giuridica. Il Collegio ritiene che, quando con il ricorso per cassazione sia denunciata una violazione o falsa applicazione di una norma giuridica sostanziale o processuale, l'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. deve essere letto alla luce del disposto dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.. Si può, quindi, dire che vi è un onere argomentativo alla base della genesi del vigente testo dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., un onere che verte sulle modalità di formulazione dei motivi.

Onere di specificità dei motivi. In particolare, ritengono i Giudici, l'onere di specificità del motivo si articola in questi elementi:

  • il motivo deve contenere l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate; non è consentita la nuda elencazione di articoli di legge che si sostiene essere stati violati, senza che ne sia considerato il contenuto precettivo;
  • il motivo deve considerare quanto preteso dall'art. 360-bis c.p.c. ai fini della sua ammissibilità “meritale”. È necessario che il motivo prima individui la ratio decidendi della sentenza impugnata e poi operi un raffronto tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Suprema Corte;
  • il motivo nel caso in cui la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità, deve contenere argomenti per contrastare l'indirizzo giurisprudenziale adottato dai giudici di merito.

Principio di diritto. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Ove col ricorso per cassazione si denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali, il principio di specificità dei motivi di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. deve essere letto in correlazione col disposto dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.; è pertanto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare giurisprudenza».

Ricorso inammissibile. Nel caso di specie, il ricorrente non ha raffrontato la decisione impugnata con la consolidata giurisprudenza della Corte sul merito e non ha verificato la sua conformità o meno ad essa. Pertanto, il motivo di ricorso risulta non specifico e, conseguentemente, inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 360-bis n. 1 c.p.c..

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