Demansionamento, mobbing e dimissioni per giusta causa

19 Marzo 2018

Tra le motivazioni di dimissione del dirigente per giusta causa può rientrare la scelta del datore di lavoro di affidare parti delle mansioni del dirigente ad un quadro con esperienza ventennale? Posta la depressione sopravvenuta al dirigente a seguito degli atteggiamenti mobbizzanti nei suoi confronti, quali prove dovranno addurre rispettivamente il datore di lavoro per evitare di risarcire il dirigente e il dirigente per ottenere il risarcimento?

Tra le motivazioni di dimissione del dirigente per giusta causa può rientrare la scelta del datore di lavoro di affidare parti delle mansioni del dirigente ad un quadro con esperienza ventennale? Posta la depressione sopravvenuta al dirigente a seguito degli atteggiamenti mobbizzanti nei suoi confronti, quali prove dovranno addurre rispettivamente il datore di lavoro per evitare di risarcire il dirigente e il dirigente per ottenere il risarcimento?

In merito al caso sottoposto, è innanzitutto da evidenziare che risulta riconducibile al demansionamento non solo l'assegnazione di mansioni inferiori ma anche la sottrazione delle stesse al lavoratore.

La giusta causa delle dimissioni può, dunque, individuarsi anche nello svuotamento sostanziale della posizione lavorativa mediante l'affidamento delle mansioni qualificanti ad un diverso dipendente. Suddetto svuotamento qualitativo e quantitativo delle proprie attribuzioni può determinare un danno cui prova costituisce onere del richiedente il risarcimento, in quanto la potenziale lesività della condotta datoriale non comporta, in re ipsa, un pregiudizio.

A ciò si aggiunge anche la dimostrazione del nesso eziologico tra danno e inadempimento del datore.

La parte datoriale dovrà provare l'esatto adempimento, ad esempio fornendo elementi circa la mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento.

In merito alle reciproche condotte vessatorie tra il dirigente ed il dipendente risulta più corretto parlare di stress presso l'ambiente lavorativo, risolvibile mediante un eventuale trasferimento per incompatibilità ambientale.

Si veda: Cass. sez. lav., 9 gennaio 2017, n. 217; Cass. sez. lav., 18 gennaio 2017, n. 1178; Cass. sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. sez. lav., 11 maggio 2017, n. 11568.

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