Cambio di CCNL legittimo: non c'è diritto del lavoratore a vedersi applicare il contratto pregresso più favorevole
20 Marzo 2018
Pur dovendosi escludere che la firma del lavoratore "per ricevuta" nella comunicazione datoriale di modifica del CCNL possa configurare la prestazione di un consenso negoziale potendo, al massimo, rappresentare la "presa d'atto" della comunicazione di avvenuto cambiamento del CCNL, allorquando la decisione datoriale d'applicare un nuovo CCNL sia intervenuta a seguito di un accordo con le sigle sindacali (che hanno costituito le R.S.A.) e dopoché, soprattutto, quest'ultimo accordo è stato ratificato dall'assemblea dei lavoratori all'unanimità deve ritenersi che il mutamento di CCNL sia lecito e legittimo fin dalla data concordata a livello sindacale con quell'accordo ratificato da tutti i lavoratori. (Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a verificare la legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore al quale è stato applicato il nuovo CCNL, nel rilevare che il vecchio CCNL era venuto a naturale scadenza e che le assenze per malattia del lavoratore sono iniziate prima della data di scadenza del vecchio CCNL, ma hanno raggiunto il limite rilevante per il superamento del comporto dopo, ha escluso la configurabilità, per il lavoratore, di un diritto quesito a vedersi mantenuta la disciplina del contratto pregresso.) |