Contratto di mutuo condizionato e idoneità a costituire un titolo esecutivo

20 Marzo 2018

La decisione in commento ha affrontato la questione concernente la idoneità o meno del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo nell'ipotesi in cui esso non implichi la contestuale erogazione della somma mutuata.
Massima

Non costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo al quale non consegua la consegna materiale della somma di denaro, né il conseguimento della relativa disponibilità giuridica da parte del mutuatario, anche se accompagnato da una dichiarazione di quietanza che, in quanto resa prima dell'erogazione della somma, contrasta con le clausole contrattuali che subordinano l'attribuzione della somma al verificarsi di una serie di circostanze.

Il caso

Un creditore instaurava una procedura esecutiva azionando come titolo esecutivo un contratto di mutuo ipotecario. Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta dal debitore che contestava l'idoneità del contratto a fungere da titolo esecutivo. Avverso l'ordinanza di sospensione era proposto reclamo in base al combinato disposto degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c..

La questione

La decisione in commento affronta la questione concernente la idoneità o meno del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo nell'ipotesi in cui esso non implichi la contestuale erogazione della somma mutuata. Più specificamente, nel caso di specie il contratto di mutuo stipulato dalle parti condizionava l'attribuzione al mutuatario della somma finanziata al verificarsi di una serie di circostanze (tra cui, a titolo esemplificativo, la consegna di nota di iscrizione ipotecaria), pur prevedendo, all'interno del medesimo contratto, il rilascio da parte del mutuatario di quietanza liberatoria in relazione alla somma non ancora erogata.

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in esame, accoglie il reclamo e sospende la procedura esecutiva, affermando la non idoneità del contratto azionato, pur redatto nella forma dell'atto pubblico notarile, a integrare i requisiti del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

Nel giungere a tale conclusione il Collegio valorizza, in particolare, la circostanza che nel caso di specie la somma di denaro oggetto del contratto di mutuo non era stata effettivamente e concretamente erogata dall'istituto di credito, né di essa risultava conferita la disponibilità giuridica al mutuatario.

Il tribunale, dopo aver premesso che gli artt. 38 e ss. del T.U.B. prevedono due modalità di stipula del mutuo fondiario, ossia mediante la redazione di un doppio contratto composto dall'atto di mutuo condizionato e dall'atto di erogazione del finanziamento accompagnato dal rilascio della quietanza, ovvero mediante un unico contratto al cui interno si prevede sia la stipulazione del mutuo che l'erogazione della somma finanziata, richiama l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui anche la prima fattispecie può integrare i requisiti del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., - caratterizzato in questo caso dalla peculiarità della combinazione dei due atti -, purché entrambi siano redatti nella forma dell'atto pubblico e determinino, quindi, l'insorgenza dell'obbligo di restituire una somma di denaro certa, liquida ed esigibile (cfr. Cass. civ., n. 17194/15, Cass. civ., n. 18325/14).

Sulla scorta di questa premessa, i giudici del reclamo giungono alla conclusione che nel caso specifico non può considerarsi integrato il requisito formale richiesto affinché si dia luogo ad un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., atteso che l'accordo non risulta integrato dal rilascio di una quietanza che rivesta le forme dell'atto pubblico. Sul punto, infatti, si osserva che, da un lato, il complessivo tenore del contratto di mutuo, pur redatto nelle forme dell'atto pubblico, induce a escludere che la somma oggetto di finanziamento sia stata materialmente erogata contestualmente alla stipula del mutuo medesimo, e, al contempo, che ne sia fornita la disponibilità giuridica al mutuatario; dall'altro lato, pone in luce la circostanza che la quietanza presente nel corpo del contratto di mutuo non può realmente considerarsi tale, atteso che con essa si afferma il verificarsi di una circostanza che, in realtà, non si è ancora concretizzata (l'erogazione della somma finanziata). Da ciò consegue che la quietanza è solo apparentemente tale perché in concreto non ha il contenuto di dichiarazione di scienza che la dovrebbe caratterizzare; al contrario essa nel caso di specie costituisce quasi una mera formula di stile e risulta, in ogni caso, in contrasto con altre clausole del contratto che subordinano l'erogazione della somma di denaro al verificarsi di determinate circostanze.

Il tribunale di Pistoia, pur facendo applicazione di orientamenti consolidati della Suprema Corte - e in particolare di quello che afferma la possibilità che la stipula del mutuo si perfezioni non necessariamente con l'attribuzione della disponibilità materiale della somma mutuata, ma anche di quella giuridica ed anche attraverso la combinazione di più atti - giunge a una soluzione negativa sulla scorta del complessivo contenuto dell'accordo contrattuale che prevede solo come futura la consegna della somma finanziata, e che afferma, peraltro, espressamente, che la somma “sarà esigibile” solo dopo il verificarsi di tutta una serie di condizioni contrattualmente previste. Inoltre, osserva il Collegio, deve anche escludersi che nel caso di specie al mutuatario sia attribuita l'immediata disponibilità giuridica della somma di denaro.

La decisione in commento si ricollega alla progressiva evoluzione giurisprudenziale in materia di presupposti richiesti affinché il contratto di mutuo costituisca titolo esecutivo. In particolare, alla decisione della Corte di cassazione n. 17194/15 che, mettendo in luce il processo in atto di progressiva «dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili», che implica una necessaria «rilettura dei caratteri essenziali» dell'istituto che «tenga conto dell'evolversi della realtà fatturale senza peraltro stravolgerli», ha affermato che per integrare il requisito della consegna richiesta ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo - che è per definizione un contratto reale e non consensuale -, non è necessario che alla relativa stipula si accompagni la materiale consegna della somma di denaro, essendo sufficiente anche il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario. Tale disponibilità, osserva la Suprema Corte, può essere assicurata anche con il rilascio di separato atto di quietanza a saldo che, quindi, in questo senso va ad integrare il contratto di mutuo e deve rispettare, insieme a quest'ultimo, i requisiti formali previsti dalla legge.

La decisione della Corte di cassazione, richiamata anche nell'ordinanza in esame, afferma la paritetica posizione ormai assunta, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, dalla consegna materiale del bene mutuato e dall'attribuzione della relativa disponibilità giuridica, quest'ultima necessariamente accompagnata dalla perdita, in capo al soggetto finanziatore, del potere di disporre della somma mutuata. Occorre, quindi, secondo questa ricostruzione, - peraltro già in parte affermata in decisioni della Suprema Corte più risalenti come la n. 2483/2001 -, che dal contratto di mutuo sorga un autonomo titolo di disponibilità giuridica in favore del mutuatario. Tale disponibilità giuridica, chiarisce la Suprema Corte nella decisione del 2015 - in conformità ad altra decisione precisione resa in una fattispecie analoga, la n. 18325/2014 - può ben realizzarsi anche allorquando si sia in presenza di una fattispecie complessa composta dalla stipula di un contratto di mutuo accompagnato da un separato atto di quietanza a saldo, perché ciò non comporta, automaticamente, che si sia in presenza di una promessa di mutuo o di un mutuo consensuale e non reale.

Il percorso logico-argomentativo della Corte di cassazione sfocia, quindi, nell'affermazione del principio di diritto secondo cui: «Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge».

Osservazioni

La decisione del tribunale di Pistoia in commento, nel fare applicazione dei principi in tema di forma del mutuo ipotecario e di requisiti necessari per integrare gli estremi di titolo esecutivo, pone in evidenza la centralità dell'interpretazione del singolo contratto alla base della procedura esecutiva.

Infatti, a ben vedere, l'ordinanza non si discosta dai principi affermati dalla Corte di cassazione, ma mette in luce la contraddittorietà di alcune clausole contrattuali, che postulano solo apparentemente l'immediata attribuzione della somma finanziata, in realtà concretamente non esigibile. É proprio il requisito dell'esigibilità, in definitiva, che sembra difettare nel caso di specie, perché il credito risultante dal titolo, pur certo e liquido, non è concretamente esigibile, atteso che l'erogazione della somma di denaro è condizionata al verificarsi di una serie di presupposti non contestuali alla stipula dell'atto.

In questo senso appare significativo il passaggio motivazionale della decisione in commento in cui, mettendo in evidenza l'ambiguità lessicale del contratto oggetto di controversia, si esclude che la dichiarazione di quietanza presente all'interno del contratto medesimo possa considerarsi effettivamente tale, al punto tale da definirla come una sorta di “atto di fede” piuttosto che di dichiarazione di scienza, come invece dovrebbe essere; e ciò proprio perché essa fa riferimento ad una circostanza - l'attribuzione della somma dall'istituto di credito al mutuatario - non verificatasi al momento del rilascio della quietanza neanche nelle forme dell'attribuzione della disponibilità giuridica.

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