La sospensione feriale dei termini si applica anche al ricorso per equa riparazione

Redazione scientifica
20 Marzo 2018

Il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742/1969.

Il caso. La Corte d'appello di Roma rigettava l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il decreto di condanna all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile per esecuzione immobiliare.

Contro il decreto di rigetto ha proposto ricorso in Cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo che il termine decadenziale di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 ha natura sostanziale e non processuale e, quindi, riguardo ad esso non opera la sospensione ex l. n. 742/1969. E, pertanto, la domanda proposta risulterebbe tardiva.

Sospensione nel periodo feriale dei termini… Il Collegio ricorda sul punto l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale «la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all'art. 1 l. n. 742/1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 9987/2017 e Cass. civ., 184/2017).

… anche all'azione di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 17781/2013, si sono espresse in questo senso, affermando che «il termine di sei mesi, di cui all'art. 4, l. n. 89/2001, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l'azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742/1969, come accade per ogni altro termine analogo».

La Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile.

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