Il trattamento dei dati dei condomini morosi nel condominio
20 Marzo 2018
Quali sono le corrette modalità di trattamento dei dati dei condomini morosi rispetto alle condizioni e ai requisiti previsti dal Codice della privacy?
La legge di riforma del condominio (n. 220/2012) ha sensibilmente modificato ed integrato l'art. 63 disp. att. c.c. il quale, attualmente, prevedeche l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (comma primo) e che questi non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini(comma secondo). Ciò non significa che si possano divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell'ambito condominiale, essendo vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi; quindi, se un condomino è in ritardo con i pagamenti l'amministratore non può indicarlo come moroso con un avviso affisso nella bacheca condominiale. Allo stesso modo, è stato dichiarato non conforme alla legge il trattamento dei dati personali consistente nell'invio del sollecito di pagamento in cui è riportato anche l'ammontare del debito riferito a un condomino a un indirizzo email accessibile da chiunque sul posto di lavoro, perché ritenuto dal Garante per la Privacy lesivo della dignità della persona in quanto effettuato senza consenso del condomino moroso, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione. Nell'occasione il Garante ha anche precisato che la circostanza che l'amministratore non fosse presente nello studio di cui è titolare, quando è stata inviata la mail non lo esonera dalla condotta tenuta dai propri dipendenti né fa venire meno la sua qualità di titolare del trattamento e quindi la sua responsabilità per l'illecita diffusione dei dati coperti da privacy. Il tema è stato peraltro oggetto di approfondimento da parte del Garante, nel Vademecum «Il condominio e la privacy» dell'ottobre 2013,pubblicato dopo la legge di Riforma, in cui si spiega che, oltre alla possibilità di comunicare i dati ai terzi creditori che ne fanno richiesta, le morosità possono essere comunicate dall'amministratore agli altri condomini in sede di rendiconto annuale ovvero rispondendo alla richiesta di un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sulla gestione condominiale, ovvero discutendone all'interno dell'assemblea condominiale. La legittima comunicazione dei dati dei condomini morosi ai creditori non autorizza quindi né l'amministratore né gli altri condomini a dare una più larga diffusione ai suddetti dati, trattandoli senza la preventiva autorizzazione dei diretti interessati al di fuori dell'assemblea condominiale. In argomento la Suprema Corte, ha precisato che va condannato il condomino che aveva accusato un altro partecipante di essere moroso e abituato a non pagare le proprie quote condominiali (Cass. pen., sez.V, 27 giugno 2014, n. 46498). |